Regolamento (UE) 2019/401
Regolamento delegato (UE) 2019/401 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime del registro dell’Unione per adeguarlo alla situazione derivante dal recesso di uno Stato membro, con specifico riferimento al Regno Unito. In presenza dell’accordo di recesso, e dal giorno successivo al deposito di entrambi gli strumenti di ratifica, le quote ETS create per il 2019 e il 2020 non devono essere identificate con un codice paese. La misura mira a preservare l’integrità ambientale dell’EU ETS e a garantire la corretta contabilizzazione delle quote nel sistema dei registri.
Modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 sul registro dell’Unione per escludere l’identificazione con codice paese delle quote ETS 2019 e 2020 in relazione al recesso di uno Stato membro dall’UE.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema dei registri dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 389/2013 e riguarda, in particolare, le quote create per gli anni 2019 e 2020 nel quadro della direttiva 2003/87/CE (EU ETS). La misura opera in funzione dell’accordo di recesso di uno Stato membro dall’Unione: dal giorno successivo al deposito di entrambi gli strumenti di ratifica relativi all’accordo di recesso, tali quote non sono più identificate con un codice paese se è richiesta la conformità per emissioni di quegli anni. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina altri settori o categorie di operatori oltre a quelli soggetti all’EU ETS.
Modifica del registro dell’Unione per le quote ETS in caso di recesso di uno Stato membro
Il regolamento delegato (UE) 2019/401 modifica il regolamento (UE) n. 389/2013, che disciplina il registro dell’Unione per la contabilizzazione delle quote di emissione e di altre operazioni connesse all’EU ETS. L’intervento si colloca nel contesto del recesso di uno Stato membro dall’Unione, con particolare attenzione all’accordo di recesso del Regno Unito e alla necessità di preservare l’integrità ambientale del sistema.
Contesto normativo e finalità
I considerando ricordano che il sistema dei registri assicura l’accurata contabilizzazione delle operazioni nell’ambito dell’EU ETS, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE. La Commissione evidenzia inoltre che, in presenza di un recesso notificato ai sensi dell’articolo 50 TUE, può essere necessario impedire temporaneamente l’utilizzo di quote rilasciate dallo Stato membro interessato, in modo da evitare effetti incompatibili con gli obblighi di conformità e con la tutela dell’integrità del mercato delle quote.
Regime applicabile dopo l’accordo di recesso
Il regolamento prende atto del progetto di accordo di recesso del Regno Unito, che prevede un periodo transitorio e garantisce il rispetto degli obblighi della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2019 e del 2020. In tale scenario, una volta entrato in vigore l’accordo, viene meno la necessità di limitare l’utilizzo delle quote emesse da quello Stato membro per gli anni indicati.
Modifica tecnica del regolamento (UE) n. 389/2013
La modifica è realizzata inserendo un nuovo paragrafo all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2013. La nuova regola stabilisce che, dal giorno successivo al deposito di entrambi gli strumenti di ratifica dell’accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non devono essere identificate con un codice paese, quando la conformità alla direttiva 2003/87/CE è richiesta per emissioni prodotte in quegli anni sulla base di un accordo che regola il recesso di quello Stato membro.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Finalità e contesto della modifica
La Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 389/2013, che istituisce il registro dell’Unione per l’accurata contabilizzazione delle operazioni nell’ambito dell’EU ETS, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE. La modifica è adottata in base all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Effetti del recesso di uno Stato membro sulle quote ETS
In considerazione dell’articolo 50 TUE e dell’esigenza di tutelare l’integrità ambientale dell’EU ETS, il regolamento prevede che, se necessario e per il tempo necessario, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori non possano utilizzare quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato l’intenzione di recedere dall’Unione.
Regime speciale per l’accordo di recesso
Il testo tiene conto dell’accordo di recesso del Regno Unito, che secondo i considerando introduce un periodo transitorio e assicura il rispetto degli obblighi della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2019 e del 2020. Per effetto di tale accordo, non è più necessario limitare l’utilizzo delle quote rilasciate da quello Stato membro in quegli anni.
Modifica dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2013
È inserito un nuovo paragrafo 4 secondo cui, dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica dell’accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non sono identificate con un codice paese, se è richiesta la conformità con la direttiva 2003/87/CE per le emissioni che avvengono in detti anni in base a un accordo che disciplina il recesso di tale Stato membro.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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