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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16759/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia del 04/05/2022 che aveva confermato la loro responsabilità per usura ed estorsione e rideterminato le pene. Ghiotto deduceva: vizio di motivazione circa la natura dei denari erogati (sosteneva si trattasse di somme collegate a false fatturazioni per sponsorizzazioni), omissione di valutazione della ricostruzione difensiva ai sensi dell'art. 533 c.p.p. e vizio nella valutazione della minaccia oggetto del capo di estorsione. Ortolan censurava la presunta contraddittorietà e travisamento probatorio sulla attendibilità del testimone Dalia Roberto, la quantificazione degli interessi usurari, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo 8) (estinzione della minaccia rispetto alla persona danneggiata) e la mancata considerazione di specifici elementi documentali e registrazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: le doglianze proposte erano, in massima parte, impugnazioni di valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità (contestazioni sulla persuasività o sulla diversa valutazione della prova, senza indicare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione). Per Ortolan si aggiunge che il vizio di travisamento della prova non era dedotto nelle condizioni richieste (assenza della circostanza che l'elemento asseritamente travisato sia stato per la prima volta valorizzato nella motivazione di appello). Quanto al principio di correlazione tra accusa e sentenza, la Corte ha ritenuto che l'atto di accusa avesse chiaramente indicato la minaccia connessa al protesto dell'assegno e che la diversa individuazione del soggetto danneggiato non integri violazione del contraddittorio. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, nonché ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la regola secondo cui la semplice proposizione di una ricostruzione difensiva alternativa non è di per sé idonea a fondare censure in Cassazione se non viene dimostrata la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in Cassazione solo nel rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza (es. nel caso di 'doppia conforme' solo se l'elemento asseritamente travisato è stato per la prima volta valorizzato in sede di appello)

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione fra accusa e sentenza non risulta violato quando il nucleo essenziale della condotta contestata è stato esplicitamente indicato nell'imputazione; la successiva specificazione sul soggetto danneggiato non amplia né muta l'accusa in modo da ledere il diritto di difesa

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulle valutazioni di merito e sulla persuasività delle prove: sono ammissibili solo censure relative alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione, o al travisamento della prova nei termini strettamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza
  • La semplice proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte della difesa non obbliga la Corte di legittimità a riconsiderare il merito delle valutazioni probatorie già compiute dai giudici di merito
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra che l'elemento probatorio asseritamente travisato è stato valorizzato per la prima volta nella motivazione di appello (c.d. condizione della 'prima valorizzazione')
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che l'imputato sia adeguatamente messo in condizione di conoscere l'accusa; tuttavia la precisazione della persona danneggiata nel corso del processo non determina automaticamente violazione del principio se il nucleo essenziale della condotta è stato già indicato nell'atto di accusa
  • Le doglianze meramente ricognitive o richieste di diversa ponderazione della prova sono inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi manifestamente infondati o colposamente determinati

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