Sentenza n. 643/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: - della Deliberazione del Direttore Generale della Asl Na 3 Sud n. 1283 del 27/10/2023 recante: “Approvazione istruzioni operative sul recupero crediti derivanti dagli sforamenti dei tetti di spesa- Branca riabilitazione” e dell'Allegato A, pubblicata all'albo pretorio il 27/10/2023 fino all'11/11/2023; - di ogni altro atto, anche non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Direttore generale dell'ASL recante istruzioni operative per il recupero dei crediti derivanti dagli sforamenti dei tetti di spesa nella branca della riabilitazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, accreditata con il servizio sanitario regionale per prestazioni riabilitative, ha impugnato la deliberazione con cui l'ASL ha disciplinato il procedimento di recupero dei presunti crediti derivanti dagli sforamenti dei tetti di spesa. L'iter prevedeva la comunicazione di avvio, un termine per memorie, la comunicazione di chiusura, la richiesta di emissione di note di credito o di fatture attive, la diffida e messa in mora e, infine, la compensazione delle somme con crediti vantati dalla struttura, entro il limite del 10% delle fatture emesse o da emettere. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina IVA; violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e seguenti c.c. e della disciplina dei rapporti tra SSN e strutture accreditate; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dell'art. 3 l. 241/1990; incompetenza assoluta e difetto di attribuzione; contraddittorietà e violazione dell'art. 97 Cost.; lesione del legittimo affidamento; violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi; omissione di una disciplina transitoria. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente modalità di recupero di crediti patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e non ha esaminato i motivi di merito. Ha distinto le controversie che investono l'esercizio di poteri autoritativi e di programmazione sanitaria, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, da quelle relative a indennità, canoni e altri corrispettivi, riservate al giudice ordinario. Nel caso concreto, l'impugnativa non riguardava la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa sanitaria, ma esclusivamente le modalità operative con cui l'ASL intendeva recuperare presunti crediti, attraverso una sequenza interna di atti e adempimenti e senza esercizio di un potere autoritativo idoneo a modificare le situazioni giuridiche della struttura accreditata. La controversia è stata quindi ricondotta all'accertamento della debenza di corrispettivi e alla disciplina patrimoniale del rapporto, materia di giurisdizione ordinaria. Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
concerne le controversie relative ai rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie nelle quali venga in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio; le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative a indennità, canoni e altri corrispettivi, appartengono invece al giudice ordinario.
artt. 1241 e 1243 c.c.
la compensazione si verifica quando due soggetti – al contempo creditore e debitore l’uno dell’altro – sono obbligati reciprocamente; i crediti devono essere omogenei, liquidi ed esigibili
Le disposizioni sono richiamate nel contenuto della deliberazione impugnata per descrivere la compensazione legale quale modalità prevista dall'ASL per il recupero dei presunti crediti; il TAR non ne ha esaminato nel merito la corretta applicazione.
artt. 26 e 44 l. 833/1978
Sono richiamati per qualificare l'attività riabilitativa svolta dalla struttura ricorrente nell'ambito dell'accreditamento sanitario.
artt. 8-quinquies e seguenti d.lgs. 502/1992
Sono richiamati tra le norme che la ricorrente assume violate nella disciplina dei rapporti tra servizio sanitario e strutture private accreditate; il TAR non ha esaminato tali censure per difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha disposto la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ai rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda investe l'esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria, quali la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali.
- Le controversie relative alla mera debenza di corrispettivi e alle modalità patrimoniali di recupero di somme asseritamente dovute da una struttura sanitaria accreditata appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non implicano la verifica dell'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione sul rapporto concessorio.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: se le censure contestano la disciplina operativa interna del recupero di crediti e non la determinazione dei tetti di spesa o altri atti di programmazione sanitaria, il rapporto tra le parti è riconducibile allo schema obbligo-pretesa e non a quello potere-interesse.
- Il giudice ordinario può conoscere direttamente delle singole componenti del credito e della relativa debenza quando la controversia concernente la regressione tariffaria o il recupero di somme non richiede di sindacare la legittimità di un atto autoritativo, ma considera l'atto amministrativo presupposto come mero fatto.
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