Ordinanza n. 404/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Commissario straordinario con funzioni di Sindaco del Comune di Altofonte, recante misure giustificate da esigenze di sicurezza delle persone
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza commissariale n. 2 del 25 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva e, cumulativamente, la declaratoria di nullità. Hanno inoltre proposto domanda di ottemperanza al giudicato civile formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Monreale, del 24 dicembre 2010. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia la necessità di acquisire relazioni illustrative delle amministrazioni, con eventuali controdeduzioni, nonché la prova della data di notificazione dell'atto impugnato ai ricorrenti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione ritenendo che, a un sommario esame, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l'interesse alla sicurezza delle persone. Il Collegio ha disposto, ai fini della decisione, l'acquisizione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di relazioni illustrative del Commissario straordinario del Comune di Altofonte e del Segretario generale della Città Metropolitana di Palermo, corredate dalla documentazione utile, nonché della prova della notificazione dell'ordinanza impugnata sia da parte dell'amministrazione sia da parte dei ricorrenti. Quanto alla domanda di ottemperanza, proposta cumulativamente, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., con trattazione secondo il rito ordinario e assegnazione al ruolo ordinario secondo il criterio cronologico, subordinatamente al deposito della sentenza civile leggibile, del certificato di passaggio in giudicato e della prova della notificazione alla pubblica amministrazione asseritamente inadempiente. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.
art. 32, comma 1, c.p.a.
deve essere disposto il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del codice del processo amministrativo
Il cumulo di domande connesse soggette a riti diversi consente il mutamento del rito per la domanda di ottemperanza, da trattare con il rito ordinario.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il ricorso non presenta un sufficiente fumus boni iuris e sono contrapposti interessi privati e esigenze di sicurezza delle persone, il giudice può respingere la sospensione dell'efficacia dell'atto prevalendo l'interesse alla sicurezza.
- Quando un ricorso cumulativo contiene domande connesse soggette a riti diversi, il giudice può disporre il mutamento del rito per la domanda di ottemperanza, destinandola alla trattazione con il rito ordinario.
- Ai fini della trattazione della domanda di ottemperanza a un giudicato civile, è necessario acquisire la sentenza in copia leggibile, il certificato di passaggio in giudicato e la prova della notificazione alla pubblica amministrazione asseritamente inadempiente.
- La prova della data di notificazione del provvedimento impugnato può essere acquisita d'ufficio mediante apposito incombente istruttorio quando tale elemento è rilevante ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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