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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Emilia - Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 1247 del 2025.

Giustizia amministrativa202501798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita parziale esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1247/2025, relativa all'accesso documentale agli atti della commissione giudicatrice di un concorso docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l'amministrazione avesse dato esecuzione solo parziale alla sentenza n. 1247/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso contro il parziale diniego opposto a due istanze di accesso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. In particolare, la ricorrente lamentava la mancata ostensione degli atti comprovanti i requisiti del presidente, dei commissari e dei componenti aggregati della commissione, degli atti relativi alle verifiche sulle autocertificazioni e sull'assenza di cause ostative o incompatibilità, nonché delle domande presentate dai componenti della commissione. Chiedeva la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. L'amministrazione sosteneva l'infondatezza del ricorso e rappresentava interlocuzioni interne per verificare l'eventuale esistenza di documentazione ulteriore. Successivamente depositava documenti attestanti l'integrale ostensione, inclusi, con un ulteriore deposito, le domande di partecipazione alla commissione e le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità. La ricorrente eccepiva la tardività del deposito del 25 marzo 2026, ma non formulava contestazioni quanto alla completezza dell'ultimo deposito del 14 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la sentenza oggetto di ottemperanza fosse stata integralmente eseguita in senso satisfattivo. La conclusione è stata fondata sull'ampia documentazione prodotta dall'amministrazione e sull'assenza di contestazioni della ricorrente circa la completezza dell'ultimo deposito documentale, anche se effettuato tardivamente. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né applicata la penalità di mora. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicabile al giudizio.

  • art. 114 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della richiesta di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; la richiesta non è stata accolta perché l'obbligo risultava integralmente adempiuto.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine per il deposito della documentazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., in relazione alla tardività del deposito documentale.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Fondamento delle istanze di accesso documentale e della precedente sentenza, la cui esecuzione è stata oggetto del giudizio di ottemperanza.

  • artt. 15, 16, 17, 18 e 19 d.m. n. 205/2023

    Disposizioni richiamate per individuare i requisiti dei componenti della commissione concorsuale, le verifiche sulle autocertificazioni e le domande di partecipazione alla commissione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione dell'obbligo imposto dal giudicato, con soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
  • La produzione documentale dell'amministrazione può dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato quando il ricorrente, pur potendo contestarne la completezza, non muova specifiche contestazioni sull'ultimo deposito effettuato.
  • Quando l'obbligo di ostensione documentale è stato integralmente adempiuto, non ricorrono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta né per l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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