Cassazione Civile, Ordinanza n. 01463/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, emesso all'esito di indagini bancarie e fondato sull'imputazione di maggior reddito imponibile per operazioni bancarie ritenute non giustificate. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: 1) la nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, perché emesso prima del decorso del termine di 60 giorni e senza comunicazione del processo verbale di chiusura; 2) l'illegittimità dell'atto per asserita invalidità della sottoscrizione, ritenendo insufficiente la delega di firma del funzionario; 3) la nullità dell'accertamento per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo per commistione di vizi, e comunque li ha reputati infondati nel merito. Ha affermato che, per accertamenti fiscali cd. 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati come l'IRPEF, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali e non si applica al caso; che la delega di firma dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita con ordine di servizio senza necessità di indicare nominativo o durata; e che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna, sicché la sua mancata allegazione non comporta nullità salvo assenza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio, qui non allegato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la legittimità dell'accertamento IRPEF fondato su indagini bancarie, escludendo la nullità per mancato contraddittorio preventivo, per asseriti vizi della sottoscrizione dell'atto e per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie ivi previste si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali, non agli accertamenti a tavolino in materia di tributi non armonizzati come l'IRPEF.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
L'invito al contraddittorio previsto dalla norma è un potere istruttorio facoltativo dell'Ufficio, non un obbligo generale di contraddittorio preventivo a pena di nullità dell'atto.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'acquisizione della documentazione bancaria; le risultanze delle movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento anche senza previo contraddittorio obbligatorio.
art. 38, d.P.R. n. 600/1973
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico deriva dal comma 7 nella formulazione introdotta dal d.l. n. 78/2010, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.
art. 42, d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma e può risultare da ordini di servizio senza necessità di indicare nominativo o durata, purché sia verificabile il potere del firmatario.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte richiama i limiti del ricorso per cassazione e dichiara inammissibili motivi costruiti con commistione di censure di legge, di fatto e di motivazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle censure inammissibili per commistione di vizi; non è consentito utilizzare in modo indistinto vizi eterogenei per contestare la decisione di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel motivo dichiarato inammissibile per sovrapposizione di doglianze eterogenee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, il soccombente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta generica e astratta, non adeguatamente rilevante nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di incostituzionalità, ma senza specifica dimostrazione di incidenza sul diritto di difesa nel caso concreto.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di incostituzionalità, senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza concreta nel caso deciso.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali cd. 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità, salvo specifiche previsioni normative.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente tutela il contraddittorio solo per accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti fondati su attività istruttoria documentale o bancaria svolta fuori dai locali.
- L'invito al contraddittorio previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è un potere facoltativo dell'Ufficio e la sua mancata attivazione non invalida l'accertamento fondato su indagini bancarie.
- Per gli accertamenti sintetici ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'obbligo di contraddittorio introdotto nel 2010 opera solo per annualità successive secondo la disciplina transitoria espressamente prevista.
- La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: può essere provata anche tramite ordine di servizio, senza necessità di indicare nominativo del delegato o durata della delega, purché sia verificabile ex post il potere del firmatario.
- La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non determina di per sé la nullità dell'atto impositivo, poiché tale autorizzazione ha funzione organizzativa interna; l'invalidità richiede la prova della sua materiale assenza e di un concreto pregiudizio per il contribuente.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura che mescoli indistintamente vizi di violazione di legge, vizio motivazionale e censure di fatto contro la medesima ratio decidendi, senza separare chiaramente i diversi profili di doglianza.
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