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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25068/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti dell'imputato per truffa. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b ed e, c.p.p., contestando il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e 58 l. 689/1981. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo contraddittorio e che non avrebbe adeguatamente valutato la particolare tenuità del fatto e la possibilità di applicare pene sostitutive, richiamando in modo generico i precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici, ripetitivi rispetto all'appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello aveva fondato il diniego dell'art. 131-bis c.p. sull'intensità del dolo, sull'entità dell'importo sottratto e sui numerosi precedenti penali dell'imputato; quanto alle pene sostitutive, aveva evidenziato l'assenza di una specifica istanza in primo grado e la genericità della richiesta formulata in appello, oltre alla mancanza di procura speciale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando l'intensità del dolo, l'entità del danno o del profitto e la personalità dell'imputato, anche alla luce dei precedenti penali.

  • art. 53 l. 689/1981

    Invocato dalla difesa in relazione alle pene sostitutive; la Corte osserva che la questione non era stata dedotta in modo specifico nei gradi di merito.

  • art. 58 l. 689/1981

    Invocato dalla difesa in relazione alle pene sostitutive; il motivo è ritenuto aspecifico e non confrontato con la motivazione di merito.

  • art. 606, lett. b ed e, c.p.p.

    Norma posta a base delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 581, lett. d, c.p.p.

    Richiamato per la necessità di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 591, lett. c, c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi d'appello integra aspecificità e può determinare l'inammissibilità.
  • Non sussiste vizio di motivazione quando il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata espressioni che in realtà appartenevano solo alla sintesi dei motivi di appello e non al ragionamento decisorio della corte di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere sorretto da una valutazione complessiva che consideri intensità del dolo, entità del pregiudizio e personalità dell'autore, compresi i precedenti penali.
  • La richiesta di pene sostitutive deve essere formulata in modo specifico e tempestivo nei gradi di merito; una richiesta generica o priva dei necessari presupposti processuali non impone un autonomo approfondimento da parte del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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