Sentenza del 21/11/2017 n. 2468 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione abitazione principale - Abitazione principale come residenza della famiglia - Eccezioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo né consente di stabilire formalmente l'esito del ricorso. Esso enuncia tuttavia il principio secondo cui l'esenzione per abitazione principale può spettare anche quando i coniugi non dimorano stabilmente nello stesso immobile, se il diverso luogo di dimora è giustificato da esigenze oggettive e documentabili che abbiano inciso sulla convivenza familiare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'interpretazione del concetto di abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'ICI. La sentenza richiama la nozione tradizionale di residenza della famiglia prevista dall'art. 144, comma 1, c.c., individuandola presuntivamente nel luogo in cui si trova la casa coniugale. Tale presunzione può essere superata dimostrando che uno dei coniugi ha trasferito la propria dimora abituale a causa di una concreta frattura della convivenza. La separazione personale non è considerata l'unica possibile causa: possono rilevare anche oggettive e inevitabili esigenze lavorative o familiari, purché incidano significativamente sulla vita quotidiana del nucleo familiare.
Norme richiamate
Art. 144, comma 1, del codice civile
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
La residenza della famiglia è normalmente individuata nel luogo della casa coniugale e costituisce una presunzione della residenza dei componenti del nucleo familiare. La presunzione può essere superata provando una diversa dimora abituale determinata da una concreta frattura della convivenza o da oggettive esigenze lavorative o familiari.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dall'imposta sull'abitazione principale, la casa coniugale costituisce normalmente il riferimento per individuare la residenza della famiglia.
- La diversa residenza anagrafica o dimora di uno dei coniugi non esclude automaticamente l'esenzione, ma deve essere valutata alla luce della situazione concreta e delle ragioni dello spostamento.
- La separazione personale non è l'unico presupposto idoneo a giustificare la diversa dimora: possono rilevare esigenze lavorative o familiari oggettive, inevitabili e adeguatamente documentate.
- Chi invoca l'esenzione deve fornire elementi probatori sufficienti a superare la presunzione secondo cui la residenza familiare coincide con la casa coniugale.
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