Cassazione Civile, Ordinanza n. 11383/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedenti equa riparazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un determinato processo; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda con decreto del consigliere delegato e, successivamente, decidendo sull’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, aveva ritenuto non ammissibile l’atto perché meramente reiterativo delle ragioni già svolte, inoltre lo aveva considerato tardivo rispetto al termine di 30 giorni. Nel ricorso per cassazione le parti hanno dedotto la violazione dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 e, nel corpo del motivo, anche l’incongruità della motivazione del provvedimento, sostenendo in sostanza che vi era una sola opposizione tempestivamente proposta e che il decreto impugnato era affetto da motivazione incomprensibile, oltre a muovere da un’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c. all’opposizione nel procedimento di equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto della Corte d’appello fosse oggettivamente incomprensibile e affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché faceva riferimento a due atti di opposizione, quando le parti e il Ministero avevano dato atto dell’esistenza di una sola opposizione. Ha inoltre chiarito che l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione soggetto ai requisiti dell’art. 342 c.p.c., ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89
l’opposizione al decreto che decide sulla domanda di equa riparazione introduce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione; non può essere dichiarata inammissibile per la sola riproposizione delle ragioni originarie secondo lo schema dell’appello
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge costituzionalmente rilevante
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha riformulato l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione
art. 12 preleggi
criterio ermeneutico richiamato per interpretare la riforma del vizio di motivazione
art. 737 c.p.c.
richiamato per qualificare il decreto come provvedimento camerale nel procedimento di equa riparazione
art. 342 c.p.c.
non si applica all’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, poiché questa non è un appello né un autonomo giudizio di impugnazione
L. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
L. 24 marzo 2001, n. 89
disciplina l’equa riparazione per irragionevole durata del processo e il relativo procedimento di opposizione
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex lege Pinto, l’opposizione avverso il decreto decisorio non va qualificata come appello o come autonoma impugnazione, ma come fase interna di un unico procedimento a contraddittorio pieno; pertanto non è corretto applicare rigidamente l’art. 342 c.p.c. al contenuto dell’opposizione.
- La declaratoria di inammissibilità dell’opposizione non può fondarsi su una motivazione che presupponga, senza coerente riscontro nel provvedimento e negli atti considerati, l’esistenza di due opposizioni distinte quando ne risulti una sola: un simile contrasto rende la motivazione incomprensibile e quindi censurabile in cassazione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali estreme, tra cui la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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