Circolare n. 27 del 11/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la compilazione dei nuovi modelli anagrafici AA7/8 e AA9/8, approvati per recepire le modifiche normative introdotte nel 2006 in materia IVA. In particolare illustra il nuovo Quadro I, le informazioni richieste sull’immobile e sui beni strumentali, la comunicazione dei dati dei soci nel modello AA7/8, nonché l’obbligo di garanzia per taluni acquisti intracomunitari e la relativa decorrenza, durata e misura minima.
Chiarimenti sulla compilazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 per inizio, variazione e cessazione attività IVA
Modelli AA7/8 e AA9/8: chiarimenti sulla compilazione
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione dei nuovi modelli anagrafici AA7/8 e AA9/8, approvati per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA. Il documento si concentra soprattutto sulle innovazioni introdotte dal Quadro I e sull’obbligo di prestare idonea garanzia in relazione a specifici acquisti intracomunitari.
Contesto normativo e finalità della revisione
Con il provvedimento del 28 dicembre 2006 sono stati approvati i nuovi modelli da utilizzare per gli adempimenti previsti dall’art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. La revisione si è resa necessaria per recepire le modifiche normative intervenute nel 2006, in particolare quelle introdotte:
- dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Le modifiche riguardano, tra l’altro, il regime di franchigia per persone fisiche con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, l’introduzione del nuovo comma 15-ter nell’art. 35 del DPR n. 633/1972 e la revisione del regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli.
Quadro I: nuove informazioni richieste in sede di inizio attività
Il nuovo Quadro I, presente sia nel modello AA7/8 sia nel modello AA9/8, è destinato alle informazioni aggiuntive richieste dal provvedimento del 21 dicembre 2006 in attuazione dell’art. 35, comma 15-ter, del DPR n. 633/1972. Il quadro deve essere compilato esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
La circolare precisa che l’omissione dei dati richiesti non costituisce di per sé una violazione sostanziale, ma è un elemento valutabile ai fini della programmazione dei controlli. L’Amministrazione finanziaria deve comunque considerare eventuali cause di impossibilità oggettiva che abbiano impedito la comunicazione delle informazioni.
In termini pratici, i campi del Quadro I vanno compilati solo se, al momento della richiesta della partita IVA, il contribuente dispone già delle informazioni richieste.
Dati relativi all’immobile destinato all’attività
Tra le informazioni richieste rientrano i dati dell’immobile posseduto, in locazione o in comodato, destinato all’esercizio dell’attività. Tali dati sono funzionali a far emergere eventuali incongruenze tra la tipologia dell’attività e il luogo in cui essa viene svolta.
La circolare chiarisce che l’omissione può essere considerata plausibile e non sintomatica di irregolarità nei casi in cui il soggetto operi senza una sede stabile o, comunque, senza uffici o sedi amministrative.
Per gli immobili detenuti in locazione o comodato, gli estremi catastali e gli estremi di registrazione del contratto devono essere indicati solo se il rapporto contrattuale è già in essere al momento della richiesta della partita IVA.
Indicazione dei beni strumentali per le società del settore costruzioni
Il campo "investimenti effettuati dai costruttori" del Quadro I riguarda esclusivamente le società che esercitano attività nel macrosettore delle costruzioni, individuato nella sezione F della classificazione Atecofin 2004, con codici attività compresi tra 45.11.0 e 45.50.0.
L’indicazione è dovuta soltanto se il soggetto dispone già di beni strumentali all’attività alla data di presentazione della domanda di attribuzione della partita IVA.
Dati dei soci nel modello AA7/8
Il provvedimento del 21 dicembre 2006 richiede, per le società di persone e per le società a responsabilità limitata con meno di dieci soci, l’indicazione del codice fiscale di ciascun socio e della relativa quota di partecipazione.
Nel modello AA7/8 tali informazioni non sono confluite nel Quadro I, ma nel Quadro F, già destinato all’indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci. La disciplina applicativa è differenziata:
- per le società di persone, i dati di tutti i soci erano già previsti e devono essere aggiornati con dichiarazione di variazione dati in caso di mutamento della compagine sociale;
- per le S.r.l., invece, i dati dei soci sono richiesti solo in sede di inizio attività e non sussiste l’obbligo di comunicare le successive variazioni ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972.
Obbligo di garanzia per determinati acquisti intracomunitari
L’art. 35, comma 15-ter, lettera b), del DPR n. 633/1972 prevede che, per specifiche categorie di contribuenti IVA, gli acquisti intracomunitari di taluni beni possano essere subordinati alla presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria.
La circolare ricorda che il provvedimento del 21 dicembre 2006 ha individuato i beni per i quali è richiesta la garanzia, ossia:
- autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- prodotti di telefonia e relativi accessori;
- personal computer, componenti e accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
Decorrenza dell’obbligo e soggetti interessati
Il nuovo adempimento si applica solo ai contribuenti che hanno richiesto l’attribuzione della partita IVA a partire dal 1 novembre 2006. Per tali soggetti, l’obbligo va valutato nel triennio successivo alla data di attribuzione del numero di partita IVA.
La casella specifica del Quadro B deve essere barrata:
- in sede di inizio attività, se il contribuente prevede già di effettuare, anche occasionalmente, acquisti intracomunitari dei beni individuati dall’art. 60-bis;
- in sede di variazione dati, per i titolari di partita IVA rilasciata dal 1 novembre 2006 che intendano effettuare tali acquisti nel corso del triennio successivo.
Durata della garanzia e importo da assicurare
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve avere durata di tre anni dalla data di rilascio. L’importo garantito corrisponde al volume d’affari che il contribuente prevede di realizzare nell’anno d’imposta in cui intende effettuare gli acquisti soggetti a garanzia.
A titolo di esempio, se la dichiarazione di inizio attività è presentata il 15 maggio 2007 e l’intenzione di effettuare acquisti di personal computer è comunicata il 3 gennaio 2008, la garanzia deve coprire gli anni 2008, 2009 e 2010 e l’importo va parametrato al volume d’affari IVA previsto per il 2008.
In ogni caso, la garanzia non può essere inferiore a 50.000 euro.
Punti principali
Aggiornamento dei modelli AA7/8 e AA9/8
I nuovi modelli sono stati approvati con provvedimento del 28 dicembre 2006 e devono essere utilizzati per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA previste dall’art. 35 del DPR n. 633/1972. La revisione è stata necessaria per recepire le modifiche introdotte dai decreti-legge n. 223/2006 e n. 262/2006, relative al regime di franchigia, alle nuove informazioni in sede di attribuzione della partita IVA e alla revisione del regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli.
Quadro I: nuove informazioni in sede di inizio attività
Nel Quadro I, introdotto in entrambi i modelli, devono essere indicati i dati richiesti dal provvedimento del 21 dicembre 2006 in aggiunta a quelli già previsti dall’art. 35 del DPR n. 633/1972. Il quadro va compilato solo in sede di dichiarazione di inizio attività. L’omissione delle informazioni richieste non comporta automaticamente irregolarità, ma costituisce elemento utile alla programmazione dei controlli; l’Amministrazione deve considerare anche eventuali impossibilità oggettive di fornire i dati.
Dati sull’immobile destinato all’attività
Per l’immobile posseduto, locato o in comodato e destinato all’esercizio dell’attività, i dati richiesti servono a evidenziare eventuali incongruenze tra attività svolta e luogo di esercizio. È plausibile omettere tali informazioni quando l’attività è esercitata senza sede stabile o senza uffici o sedi amministrative. Se l’immobile è in locazione o comodato, gli estremi catastali e gli estremi di registrazione del contratto vanno indicati solo se il rapporto è già in essere al momento della richiesta di partita IVA.
Beni strumentali nel settore costruzioni
Il campo "investimenti effettuati dai costruttori" del Quadro I riguarda solo le società che operano nel macrosettore delle costruzioni, cioè nella sezione F della classificazione Atecofin 2004, con codici attività da 45.11.0 a 45.50.0. L’informazione va fornita solo se, alla data di presentazione della domanda di partita IVA, il soggetto dispone già di beni strumentali all’attività.
Comunicazione dei soci nel modello AA7/8
Per le società di persone e le società a responsabilità limitata con meno di dieci soci, il provvedimento richiede il codice fiscale di ciascun socio e la rispettiva quota di partecipazione. Nel modello AA7/8 tali dati sono collocati nel Quadro F, non nel Quadro I. Le società di persone devono comunicare con dichiarazione di variazione dati ogni successiva modifica della compagine societaria; per le S.r.l., invece, i dati dei soci sono richiesti solo all’inizio attività e le variazioni successive non devono essere comunicate ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972.
Obbligo di garanzia per acquisti intracomunitari
Per alcune categorie di contribuenti IVA, l’effettuazione di acquisti intracomunitari di determinati beni può essere subordinata a fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. I beni interessati sono quelli individuati dal decreto 22 dicembre 2005 in attuazione dell’art. 60-bis del DPR n. 633/1972: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; prodotti di telefonia e accessori; personal computer, componenti e accessori; animali vivi bovini, ovini e suini e loro carni fresche.
Decorrenza, durata e importo della garanzia
L’obbligo si applica solo ai contribuenti che hanno richiesto la partita IVA dal 1 novembre 2006 in poi. La verifica dell’obbligo riguarda il triennio successivo alla data di attribuzione della partita IVA. La garanzia dura tre anni dalla data di rilascio e deve coprire il volume d’affari che il contribuente prevede di realizzare nell’anno in cui intende effettuare gli acquisti, con importo minimo comunque non inferiore a 50.000 euro. Nel Quadro B va barrata l’apposita casella in sede di inizio attività o di variazione dati, a seconda del momento in cui emerge l’intenzione di effettuare tali acquisti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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