Circolare n. 29 del 17/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'effetto dell'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 203/2005 sull'art. 8 della L. n. 388/2000 in materia di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate. In particolare, stabilisce che la locazione di immobili strumentali per natura, inseriti in un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato ad attività commerciale, non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, se il bene è destinato dal locatario ad attività d'impresa. La norma interpretativa è retroattiva e si applica anche agli investimenti e ai contratti di locazione anteriori alla sua entrata in vigore. Gli uffici devono riesaminare il contenzioso pendente e tener conto dell'orientamento nell'attività di controllo e accertamento.
Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate: interpretazione autentica sulla locazione di immobili strumentali
Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate: locazione di immobili strumentali e norma di interpretazione autentica
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 8 della L. n. 388/2000, alla luce dell'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 203/2005, in materia di credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate. Il tema centrale è l'effetto della locazione di immobili strumentali per natura oggetto dell'investimento agevolato e, in particolare, le condizioni alle quali tale locazione non determina la decadenza dal beneficio.
Disciplina originaria del credito e regola di rideterminazione
L'art. 8 della L. n. 388/2000 attribuiva un credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa che effettuavano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei territori agevolati individuati dalle deroghe dell'art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.
La disciplina prevedeva che il credito maturato dovesse essere rideterminato qualora, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, questi fossero:
- dismessi;
- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che avevano dato diritto all'agevolazione.
In tali ipotesi il soggetto perdeva il diritto al credito nella misura corrispondente al valore dei beni per i quali veniva meno il vincolo di destinazione alla struttura produttiva originaria.
Orientamento precedente sulla locazione a terzi
La circolare richiama anche il precedente orientamento della circolare n. 38/E del 7 maggio 2002, secondo cui il requisito della destinazione all'originaria struttura produttiva veniva meno anche nel caso di locazione del bene immobile strumentale agevolato. In tale prospettiva, gli immobili concessi in locazione a terzi non potevano beneficiare dell'agevolazione perché non risultavano inseriti e utilizzati nella struttura produttiva del locatore, né potevano essere considerati autonome strutture produttive.
Intervento dell'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 203/2005
Per chiarire l'esatta nozione di destinazione del bene alla struttura produttiva originaria e il suo mantenimento per il quinquennio previsto dalla norma, l'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 7, della L. n. 388/2000.
La disposizione stabilisce che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, del TUIR, che costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, se locati a terzi non si considerano destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che il locatario li destini allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.
Effetti retroattivi della interpretazione autentica
La circolare evidenzia che la qualificazione della norma come interpretazione autentica implica efficacia retroattiva. Pertanto, il principio in essa contenuto si applica anche agli investimenti effettuati e ai contratti di locazione stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione.
A sostegno di tale conclusione è richiamata la nota dell'Avvocatura dello Stato n. 147647 del 22 dicembre 2006, secondo cui non vi sarebbero dubbi sulla volontà del legislatore di attribuire efficacia retroattiva alla disposizione, anche perché il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 203/2005 non menziona il comma 1-bis tra le norme di efficacia solo decorrente.
Condizioni per non perdere il beneficio in caso di locazione
La circolare chiarisce che la locazione a terzi di immobili strumentali oggetto dell'investimento agevolato non comporta automaticamente la decadenza dal credito. Il beneficio resta fermo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- gli immobili devono costituire un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un'attività commerciale;
- gli immobili devono essere destinati dal locatario all'esercizio di attività d'impresa.
In presenza di tali presupposti, viene rispettata la finalità antielusiva della norma, volta a evitare l'immissione solo temporanea dei beni nell'impresa per ottenere il vantaggio fiscale, poiché resta confermata la stabilità dell'investimento nell'originario territorio.
Locazione separata, assenza di identità soggettiva e successione nell'uso
La circolare precisa che, per il complesso polifunzionale, non è necessario che la locazione sia stipulata con un unico soggetto. È quindi legittima anche la locazione separata delle singole unità immobiliari o di alcune di esse, sempre che resti mantenuta la destinazione allo svolgimento di attività di impresa.
Inoltre, non è richiesta l'identità tra l'attività di impresa esercitata dal locatario e quella svolta dal soggetto che ha fruito dell'agevolazione.
La perdita del beneficio non si verifica neppure quando, nel corso del quinquennio di tutela fiscale:
- il bene passi dall'utilizzo diretto da parte del locatore alla locazione a terzi;
- cessino gli effetti della locazione e il bene rientri nella piena disponibilità del locatore;
- il bene venga nuovamente utilizzato dal locatore nella propria impresa o concesso in locazione a un altro imprenditore.
Ipotesi di rideterminazione del credito
La rideterminazione del credito si verifica, invece, se il contratto di locazione del bene, o di parte di esso, è stipulato con un soggetto che non esercita attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR. In tal caso, la rideterminazione opera limitatamente al valore del complesso immobiliare unitario polifunzionale proporzionalmente riferibile alla parte locata al soggetto non imprenditore.
Nozione di complesso immobiliare unitario polifunzionale
Ai fini dell'applicazione della norma, la circolare definisce il complesso immobiliare unitario polifunzionale come un insieme di unità immobiliari che, pur essendo autonome e suscettibili di utilizzo indipendente, mantengono un collegamento economico-funzionale.
Tale collegamento può derivare:
- dalla contiguità tra le unità;
- dall'utilizzo di servizi comuni, quali pulizia, illuminazione o vigilanza;
- dalle sinergie ed economie di scopo generate dallo svolgimento delle attività nel medesimo complesso.
Sono richiamati come esempi i centri commerciali e i villaggi turistici, nonché i complessi in cui alcune unità hanno funzione servente rispetto all'attività principale, come le sale cinematografiche connesse a bar, ristoranti o servizi analoghi.
Indicazioni operative per gli uffici
La circolare invita gli uffici a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia, applicando i criteri indicati nel documento e procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, all'abbandono delle liti secondo le modalità di rito.
Il medesimo orientamento deve essere tenuto in considerazione anche nell'ordinaria attività di controllo e accertamento.
Punti principali
Disciplina originaria del credito d'imposta e causa di decadenza
L'art. 8 della L. n. 388/2000 riconosceva un credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in territori agevolati. Il credito va rideterminato se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, questi sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quella agevolata. In tali casi il beneficio viene meno per la parte riferibile ai beni che hanno perso il vincolo di destinazione originario.
Chiarimento già fornito dalla circolare n. 38/E del 2002
La precedente circolare n. 38/E del 7 maggio 2002 aveva già affermato che viene meno il requisito della destinazione all'originaria struttura produttiva anche quando il bene immobile strumentale agevolato è concesso in locazione a terzi. Secondo tale impostazione, gli immobili locati non sono inseriti ed utilizzati nella struttura produttiva del locatore e non possono essere considerati autonome strutture produttive.
Norma di interpretazione autentica del D.L. n. 203/2005
L'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 7, della L. n. 388/2000. La disposizione chiarisce che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, del TUIR, che costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, se locati a terzi non si considerano destinati a struttura produttiva diversa, purché il locatario li destini ad attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.
Effetti retroattivi della norma interpretativa
La circolare sottolinea che la qualificazione della disposizione come interpretazione autentica comporta efficacia retroattiva. Il principio opera quindi anche per gli investimenti effettuati e per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore della norma. È richiamata anche la nota dell'Avvocatura dello Stato n. 147647 del 22 dicembre 2006, che conferma la volontà del legislatore di attribuire efficacia retroattiva alla disposizione.
Condizioni per mantenere il beneficio in caso di locazione
La locazione a terzi degli immobili strumentali non determina la perdita del credito se ricorrono entrambe le condizioni previste dalla norma: gli immobili devono costituire un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un'attività commerciale e devono essere destinati dal locatario all'esercizio di attività d'impresa. In presenza di tali presupposti, la finalità antielusiva risulta rispettata e non si applica la rideterminazione del credito prevista dall'art. 8, comma 7, della L. n. 388/2000.
Locazione parziale, soggetti diversi e successione d'uso
Per il complesso polifunzionale non è necessario che la locazione sia stipulata con un unico soggetto: è ritenuta legittima anche la locazione separata delle singole unità immobiliari o di alcune di esse, purché resti ferma la destinazione all'esercizio di attività d'impresa. Inoltre, non è richiesta l'identità tra l'attività svolta dal locatario e quella del soggetto che ha beneficiato del credito. Il diritto non viene meno neppure se, nel quinquennio, l'immobile passa dall'uso diretto alla locazione o viceversa, o se cessata la locazione il bene rientra nella disponibilità del locatore ed è nuovamente utilizzato o locato ad altro imprenditore.
Quando scatta la rideterminazione del credito
Se il contratto di locazione, totale o parziale, è stipulato con un soggetto che non esercita attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, si realizza la rideterminazione del credito limitatamente al valore del complesso immobiliare unitario polifunzionale proporzionalmente riferibile alla parte locata al soggetto non imprenditore.
Definizione di complesso immobiliare unitario polifunzionale
La circolare precisa che il complesso immobiliare unitario polifunzionale è un insieme di unità immobiliari autonome e indipendenti, ma tra loro collegate da un nesso economico-funzionale derivante dalla contiguità, dall'uso di servizi comuni o dalla sinergia tra le attività svolte. Esempi richiamati sono i centri commerciali e i villaggi turistici, oppure complessi in cui alcune unità svolgono una funzione servente rispetto all'attività principale, come nel caso di sale cinematografiche con bar o ristoranti collegati.
Indicazioni operative agli uffici
Gli uffici sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente secondo i criteri indicati nella circolare e, se ne ricorrono i presupposti, a procedere all'abbandono delle liti secondo le modalità di rito. Il medesimo orientamento deve essere considerato anche nell'ordinaria attività di controllo e accertamento.
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