Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 26 del 9/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni della precedente n. 89/E del 27 dicembre 2002 alla luce della riforma del sistema nazionale della riscossione disposta dal d.l. n. 203/2005. Poiché è stato soppresso l’affidamento in concessione del servizio di riscossione e le funzioni sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate, esercitate tramite Equitalia S.p.A., viene meno il ruolo delle Direzioni Regionali negli adempimenti antimafia previsti dalla circolare del 2002. Di conseguenza, tali uffici non devono più svolgere le verifiche e gli inoltri alla Prefettura ivi disciplinati.

Adempimenti antimafia per gli ex concessionari della riscossione dopo la riforma del sistema

Adempimenti antimafia per gli ex concessionari della riscossione

La circolare interviene per adeguare le precedenti istruzioni in materia di verifiche antimafia nei confronti dei concessionari del servizio nazionale della riscossione alla riforma del sistema della riscossione introdotta nel 2005. Il documento chiarisce che, a seguito della soppressione del regime concessorio e del trasferimento delle funzioni all’Agenzia delle Entrate, tramite Equitalia S.p.A., le procedure operative definite nel 2002 non risultano più applicabili.

Inquadramento della disciplina precedente

La circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002 aveva stabilito gli adempimenti documentali necessari per assicurare il rispetto della normativa antimafia. Il riferimento normativo era costituito dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, richiamato dall’art. 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per quanto riguarda la comunicazione antimafia, nonché dall’art. 10 dello stesso d.P.R. n. 252/1998 per l’informativa antimafia.

Adempimenti originariamente previsti

Secondo la disciplina del 2002, i concessionari della riscossione dovevano trasmettere alla Direzione Regionale competente, in relazione alla sede legale:

  • entro il 31 marzo di ogni anno;
  • comunque entro 30 giorni dalla variazione del Consiglio di amministrazione.

La documentazione richiesta era la comunicazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio competente ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 252/1998, finalizzata ad attestare l’assenza della condizione ostativa prevista dall’art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 575/1965. Successivamente, la Direzione Regionale trasmetteva alla Prefettura competente la richiesta di informazioni antimafia per verificare l’eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’azienda concessionaria.

Effetti della riforma del sistema della riscossione

La circolare precisa che le modalità descritte risultano incompatibili con la riforma del sistema nazionale della riscossione operata dall’art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Tale riforma ha eliminato il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e ha attribuito le relative funzioni all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante Equitalia S.p.A.

Indicazioni operative finali

In conseguenza di tale mutamento ordinamentale, le Direzioni Regionali indicate nella precedente circolare non sono più tenute a svolgere gli adempimenti antimafia disciplinati dalla circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002, né le verifiche documentali né gli inoltri alla Prefettura previsti in quel contesto.

Punti principali

Contenuto della circolare 89/E del 2002

La precedente circolare aveva definito le modalità operative per il rispetto della normativa antimafia da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, in attuazione dell’art. 10 della legge n. 575/1965, richiamato dall’art. 3 del d.P.R. n. 252/1998, e delle disposizioni in materia di informativa antimafia di cui all’art. 10 del medesimo d.P.R. n. 252/1998.

Adempimenti documentali previsti in origine

I concessionari erano tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro 30 giorni dalla variazione del Consiglio di amministrazione, alla Direzione Regionale competente la comunicazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 252/1998, attestante l’assenza di una delle cause ostative previste dall’art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 575/1965. La Direzione Regionale, a sua volta, doveva inoltrare alla Prefettura la richiesta di informazioni antimafia relativa a eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa concessionaria.

Effetti della riforma della riscossione

La circolare afferma che tali modalità operative non sono più compatibili con la riforma del sistema nazionale della riscossione introdotta dall’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, che ha soppresso il sistema di concessione e attribuito le funzioni di riscossione all’Agenzia delle Entrate, operativamente tramite Equitalia S.p.A.

Conseguenze per le Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali non sono più tenute a svolgere le attribuzioni in materia di legislazione antimafia previste dalla circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.