Circolare n. 26 del 9/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni della precedente n. 89/E del 27 dicembre 2002 alla luce della riforma del sistema nazionale della riscossione disposta dal d.l. n. 203/2005. Poiché è stato soppresso l’affidamento in concessione del servizio di riscossione e le funzioni sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate, esercitate tramite Equitalia S.p.A., viene meno il ruolo delle Direzioni Regionali negli adempimenti antimafia previsti dalla circolare del 2002. Di conseguenza, tali uffici non devono più svolgere le verifiche e gli inoltri alla Prefettura ivi disciplinati.
Adempimenti antimafia per gli ex concessionari della riscossione dopo la riforma del sistema
Adempimenti antimafia per gli ex concessionari della riscossione
La circolare interviene per adeguare le precedenti istruzioni in materia di verifiche antimafia nei confronti dei concessionari del servizio nazionale della riscossione alla riforma del sistema della riscossione introdotta nel 2005. Il documento chiarisce che, a seguito della soppressione del regime concessorio e del trasferimento delle funzioni all’Agenzia delle Entrate, tramite Equitalia S.p.A., le procedure operative definite nel 2002 non risultano più applicabili.
Inquadramento della disciplina precedente
La circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002 aveva stabilito gli adempimenti documentali necessari per assicurare il rispetto della normativa antimafia. Il riferimento normativo era costituito dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, richiamato dall’art. 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per quanto riguarda la comunicazione antimafia, nonché dall’art. 10 dello stesso d.P.R. n. 252/1998 per l’informativa antimafia.
Adempimenti originariamente previsti
Secondo la disciplina del 2002, i concessionari della riscossione dovevano trasmettere alla Direzione Regionale competente, in relazione alla sede legale:
- entro il 31 marzo di ogni anno;
- comunque entro 30 giorni dalla variazione del Consiglio di amministrazione.
La documentazione richiesta era la comunicazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio competente ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 252/1998, finalizzata ad attestare l’assenza della condizione ostativa prevista dall’art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 575/1965. Successivamente, la Direzione Regionale trasmetteva alla Prefettura competente la richiesta di informazioni antimafia per verificare l’eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’azienda concessionaria.
Effetti della riforma del sistema della riscossione
La circolare precisa che le modalità descritte risultano incompatibili con la riforma del sistema nazionale della riscossione operata dall’art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Tale riforma ha eliminato il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e ha attribuito le relative funzioni all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante Equitalia S.p.A.
Indicazioni operative finali
In conseguenza di tale mutamento ordinamentale, le Direzioni Regionali indicate nella precedente circolare non sono più tenute a svolgere gli adempimenti antimafia disciplinati dalla circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002, né le verifiche documentali né gli inoltri alla Prefettura previsti in quel contesto.
Punti principali
Contenuto della circolare 89/E del 2002
La precedente circolare aveva definito le modalità operative per il rispetto della normativa antimafia da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, in attuazione dell’art. 10 della legge n. 575/1965, richiamato dall’art. 3 del d.P.R. n. 252/1998, e delle disposizioni in materia di informativa antimafia di cui all’art. 10 del medesimo d.P.R. n. 252/1998.
Adempimenti documentali previsti in origine
I concessionari erano tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro 30 giorni dalla variazione del Consiglio di amministrazione, alla Direzione Regionale competente la comunicazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 252/1998, attestante l’assenza di una delle cause ostative previste dall’art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 575/1965. La Direzione Regionale, a sua volta, doveva inoltrare alla Prefettura la richiesta di informazioni antimafia relativa a eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa concessionaria.
Effetti della riforma della riscossione
La circolare afferma che tali modalità operative non sono più compatibili con la riforma del sistema nazionale della riscossione introdotta dall’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, che ha soppresso il sistema di concessione e attribuito le funzioni di riscossione all’Agenzia delle Entrate, operativamente tramite Equitalia S.p.A.
Conseguenze per le Direzioni Regionali
Le Direzioni Regionali non sono più tenute a svolgere le attribuzioni in materia di legislazione antimafia previste dalla circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002.
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