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Circolare

Circolare n. 28 del 16/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole introdotte dal d.l. n. 258/2006, convertito dalla l. n. 278/2006, per il rimborso dell’IVA non detratta su autoveicoli e relativi servizi, in attuazione della sentenza CGUE C-228/05. Spiega l’uso del modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2007, le percentuali forfetarie di detrazione, la possibilità alternativa dell’istanza analitica, la compilazione semplificata di alcune sezioni del modello, gli effetti su imposte dirette e IRAP, la gestione delle rivendite dei veicoli e i criteri selettivi di controllo delle istanze.

Rimborso IVA sugli acquisti di autoveicoli e servizi con modello telematico e compilazione semplificata

Rimborso IVA sugli autoveicoli e semplificazione del modello telematico

La circolare fornisce chiarimenti operativi sul rimborso dell’IVA non detratta relativa ad autoveicoli e ai servizi connessi, alla luce del quadro normativo introdotto dal d.l. 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla l. 10 novembre 2006, n. 278, e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007. L’obiettivo è quello di agevolare la presentazione delle istanze, disciplinando il modello telematico e le modalità semplificate di compilazione, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 settembre 2006, causa C-228/05.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina riguarda gli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di veicoli indicati nell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972, nonché le spese di manutenzione e gestione di cui alla lett. d) del medesimo articolo, sostenuti tra il 1 gennaio 2003 e il 13 settembre 2006. La circolare ricorda che la sentenza della Corte di giustizia ha ritenuto illegittime le precedenti limitazioni alla detrazione dell’IVA per imprenditori, artisti e professionisti, anche con riferimento a contratti di noleggio e leasing e alle spese accessorie quali impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti.

Il decreto legge citato ha anche previsto che, per evitare ingiustificati arricchimenti, in sede di istanza di rimborso debba essere considerato il risparmio originariamente conseguito in altri ambiti impositivi per effetto dell’IVA indetraibile.

Modalità alternative di richiesta del rimborso

La circolare chiarisce che il contribuente può seguire due percorsi alternativi:

  • presentare l’istanza analitica ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, indicando e documentando la percentuale di imposta detraibile in base all’inerenza all’attività esercitata;
  • utilizzare il modello telematico approvato con provvedimento del 22 febbraio 2007, applicando percentuali forfetarie di detrazione.

Le due modalità sono tra loro alternative non solo per la singola annualità, ma in via generale per i medesimi beni, poiché impiegano criteri di calcolo diversi. Pertanto, chi utilizza una delle due procedure per far valere il proprio credito IVA non può ricorrere all’altra, neppure con riferimento ad annualità differenti.

Percentuali forfetarie di detrazione previste dal modello

Il provvedimento del 22 febbraio 2007 approva il modello da utilizzare per la procedura telematica e individua percentuali forfetarie di imposta detraibile, determinate sulla base dell’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nell’esercizio dell’attività:

  • 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca;
  • 40% per gli altri settori di attività;
  • 50% per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.

Per i contribuenti che svolgono attività diverse assoggettate a differenti percentuali forfetarie, senza contabilità separata, la circolare precisa che deve essere considerata l’attività svolta in via principale, senza compilare righi distinti per ciascuna attività.

Contenuto del modello e dati da indicare

Il modello è strutturato per consentire il calcolo della somma da chiedere a rimborso tenendo conto di tre elementi principali:

  • l’IVA già detratta;
  • l’IVA ulteriormente detraibile applicando le percentuali di forfetizzazione;
  • il risparmio di imposta ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, generato dai maggiori costi connessi alla minore detraibilità IVA prevista dalla normativa previgente.

Inoltre, nel modello deve essere indicata l’IVA dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile relativa alla rivendita, entro il 13 settembre 2006, degli autoveicoli oggetto dell’istanza. In tale ipotesi non trova più applicazione la disciplina dell’art. 30, comma 5, della l. n. 388/2000, che aveva limitato la base imponibile della rivendita al 10% per gli anni 2003, 2004 e 2005 e al 15% per il 2006.

I dati relativi all’IVA già detratta, all’IVA dovuta per la rivendita e alle maggiori imposte sul reddito e sull’IRAP devono essere riportati nel quadro AR - Riepilogo, separatamente per ciascun anno 2003, 2004, 2005 e 2006.

Effetti su redditi e IRAP

La compilazione del modello consente di rideterminare le imposte sul reddito e l’IRAP senza obbligo di modificare le dichiarazioni già presentate. Il rimborso dell’IVA non genera sopravvenienze attive imponibili, in quanto non ricorrono i presupposti dell’art. 88 del Tuir.

Per l’anno d’imposta 2006, la circolare osserva che, di regola, non essendo ancora state presentate le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, non si pone il problema di considerare gli effetti reddituali ai fini della richiesta di rimborso. La sezione Redditi/IRAP 2006 del quadro AR è quindi riservata ai contribuenti con periodo d’imposta chiuso nel corso del 2006 che abbiano già presentato le dichiarazioni computando come maggior costo la percentuale di IVA indetraibile chiesta a rimborso.

Viene altresì ricordato che, per il 2006, l’art. 2, comma 71, del d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, ha ulteriormente limitato la deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto, prevedendo il 30% dei costi determinati secondo le Tabelle ACI per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e il 25% del costo per l’esercizio di arti o professioni.

Semplificazioni nella compilazione del quadro AR

Poiché la ricostruzione analitica di tutte le variabili necessarie per determinare la somma da rimborsare risulta complessa, la circolare introduce alcune semplificazioni operative.

Per le imposte sul reddito e l’IRAP, i contribuenti che trovino particolarmente difficile l’indicazione analitica nei diversi campi possono omettere la compilazione della sezione "Redditi/Irap" del quadro AR Riepilogo. In tal caso, gli importi dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito, comprese addizionali comunali e regionali, e di IRAP, confluiscono nel solo rigo AR42, indicato come totale delle maggiori imposte redditi/IRAP.

Per la rivendita dei veicoli entro il 13 settembre 2006, i contribuenti interessati possono non compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR. La maggiore imposta derivante dalla rivendita viene allora sottratta direttamente dall’importo indicato nel rigo AR41, relativo al totale IVA spettante, senza dover effettuare le variazioni in aumento ex art. 26 del DPR n. 633/1972. In sostanza, il rigo AR41 viene ridotto di un importo corrispondente alla maggiore IVA dovuta per la vendita rispetto alla somma dei righi AR3, AR13, AR23 e AR33, nei quali va indicata la maggiore detrazione IVA spettante per ciascun anno.

Termine di presentazione

A fronte delle difficoltà segnalate nella compilazione del modello, il DPCM 5 aprile 2007 ha prorogato il termine ultimo di presentazione dal 15 aprile 2007 al 20 settembre 2007.

Criteri di controllo delle istanze

La circolare segnala che la complessità del calcolo e l’elevato numero di contribuenti incidono anche sull’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Per ragioni di economicità, gli uffici concentreranno i controlli sui soggetti che espongono nel rigo AR42 maggiori imposte sul reddito e IRAP inferiori del 10% rispetto all’IVA spettante indicata nel rigo AR41, considerato al lordo di eventuali abbattimenti per effetto della rivendita.

Nel caso di rivendita dei veicoli, avranno rilievo anche le istanze che, senza evidenziare nei relativi righi la maggiore IVA dovuta per la rivendita, indichino nel rigo AR41 un importo inferiore dell’1% rispetto al totale dei righi AR3, AR13, AR23 e AR33. La circolare giustifica tali soglie come espressione, in modo ragionevolmente approssimato, dell’incidenza media dei fattori da considerare ai sensi della normativa vigente.

Esempi di compilazione semplificata

La circolare conclude richiamando alcuni esempi di compilazione semplificata del modello telematico per il rimborso dell’IVA-auto non detratta. Il primo esempio presuppone che nessun veicolo sia stato rivenduto entro il 13 settembre 2006; il secondo ipotizza la rivendita di alcuni veicoli entro tale data. Negli esempi, per ragioni di semplificazione, le maggiori imposte sul reddito, le addizionali e l’IRAP sono indicate in forma aggregata nel rigo AR42 con un importo pari a 670, mentre l’IVA da rivendita non viene esposta analiticamente ed è già considerata in diminuzione del rigo AR41.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della disciplina

La circolare richiama il d.l. 15 settembre 2006, n. 258, convertito nella l. 10 novembre 2006, n. 278, che disciplina il rimborso dell’IVA relativa ad acquisti, anche intracomunitari e importazioni, di veicoli di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972, nonché delle spese di manutenzione e gestione di cui alla lett. d), per il periodo 1 gennaio 2003 - 13 settembre 2006. La normativa è collegata alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/05, che ha ritenuto illegittime le limitazioni alla detrazione IVA per imprese, artisti e professionisti.

Modalità di rimborso: modello telematico e istanza analitica

Sono previste due modalità alternative di richiesta del rimborso della maggior IVA detraibile: l’invio del modello telematico basato su percentuali forfetarie di detrazione e l’istanza analitica ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, con indicazione documentata della percentuale di inerenza. Le due procedure sono alternative anche rispetto a annualità diverse, poiché si fondano su criteri di calcolo differenti e non possono essere cumulate per gli stessi beni nel tempo.

Provvedimento del 22 febbraio 2007 e percentuali forfetarie

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 approva il modello telematico e individua percentuali forfetarie di imposta detraibile: 35% per agricoltura e pesca, 40% per gli altri settori di attività e 50% per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna. Per i contribuenti con più attività e contabilità non separata, rileva l’attività principale.

Contenuto del modello e riflessi fiscali

Il modello consente di determinare la somma da chiedere a rimborso tenendo conto dell’IVA già detratta, dell’IVA detraibile secondo le percentuali forfetarie e del risparmio di imposta realizzato ai fini di redditi e IRAP per effetto della ridotta detraibilità IVA. Devono essere indicati anche gli effetti della rivendita dei veicoli avvenuta entro il 13 settembre 2006, con l’IVA dovuta per la variazione in aumento della base imponibile. I dati vanno riportati distintamente per ciascuna annualità 2003, 2004, 2005 e 2006 nel quadro AR.

Effetti sulle dichiarazioni dei redditi e sull’IRAP

La presentazione del modello comporta una rideterminazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP senza necessità di presentare dichiarazioni integrative. Il rimborso non genera sopravvenienze attive imponibili ai sensi dell’art. 88 del Tuir. Per il 2006, in via generale, non essendo ancora state presentate le dichiarazioni, non si pone il tema degli effetti reddituali, salvo per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare già dichiarato.

Termine di presentazione e semplificazioni nella compilazione

Il DPCM 5 aprile 2007 ha prorogato al 20 settembre 2007 il termine per la presentazione del modello, inizialmente fissato al 15 aprile 2007. La circolare introduce semplificazioni per la compilazione: i contribuenti con difficoltà nell’indicazione analitica delle imposte dirette possono omettere la sezione Redditi/IRAP e indicare l’importo complessivo nel rigo AR42; in caso di rivendita entro il 13 settembre 2006, possono omettere i righi AR2, AR12, AR22 e AR32, con decurtazione dell’importo nel rigo AR41 senza effettuare la variazione in aumento ex art. 26 DPR n. 633/1972.

Criteri di controllo delle istanze

Per ragioni di economicità, gli uffici concentreranno i controlli sui soggetti che dichiarano nel rigo AR42 maggiori imposte sul reddito e IRAP inferiori del 10% rispetto all’IVA spettante indicata nel rigo AR41, considerato al lordo di eventuali abbattimenti per rivendita. In caso di rivendita, avranno rilievo anche le istanze che non evidenziano l’IVA dovuta per la rivendita e indicano nel rigo AR41 un importo inferiore all’1% rispetto al totale dei righi AR3, AR13, AR23 e AR33.

Esempi di compilazione

La circolare richiama esempi di compilazione semplificata del modello telematico: il primo ipotizza che nessun veicolo sia stato rivenduto entro il 13 settembre 2006, il secondo che alcuni veicoli siano stati rivenduti entro tale data. Negli esempi, per la semplificazione, l’importo delle maggiori imposte sul reddito, addizionali e IRAP viene indicato in modo aggregato nel rigo AR42, mentre l’IVA da rivendita non viene esposta analiticamente ma incide direttamente sulla riduzione del rigo AR41.

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