Sentenza n. 437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 324 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quinta) n. 19856/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 532 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quinta) n. 19856/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 19856/2024, che aveva accolto il ricorso contro il titolo autorizzatorio tacito per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori telecomunicazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appelli, riuniti, contestavano la sentenza del TAR sotto il profilo della tardività del ricorso di primo grado, della carenza di interesse e dell’inammissibilità del ricorso collettivo, nonché per erroneità della decisione di merito che aveva ravvisato un difetto di istruttoria circa la possibilità di localizzare diversamente l’impianto. La questione decisiva riguardava il dies a quo del termine per impugnare il titolo formatosi per silentium ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003. Gli appellanti sostenevano che i residenti avessero acquisito conoscenza dell’intervento almeno dal sopralluogo della Polizia di Roma Capitale del 9 ottobre 2023, quando era già visibile il basamento del traliccio e il cartello di cantiere indicava la natura dell’opera. Il ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, era stato notificato il 12 febbraio 2024. Gli appellati contestavano la tardività, deducendo l’incertezza sulla data del sopralluogo, la non ultimazione dei lavori, l’errata indicazione del civico nel titolo e la successiva rettifica del numero civico, sostenendo che la piena conoscenza fosse maturata soltanto in seguito. Deducevano inoltre l’inutilizzabilità della documentazione acquisita tramite istruttoria, chiedevano, in subordine, rinvii pregiudiziali e sollevavano questioni di legittimità costituzionale sulla decorrenza del termine decadenziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi gli appelli riuniti e, riformando la sentenza del TAR, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso di primo grado. Ha ritenuto provato che il 9 ottobre 2023 la presenza dell’impianto fosse già percepibile, essendo stato accertato il basamento in cemento con elementi metallici e risultando esposto il cartello di cantiere con l’indicazione della committenza, della tipologia dei lavori e della data di inizio. L’istanza di accesso presentata il 17 ottobre 2023 confermava inoltre la consapevolezza della natura dell’intervento e della sua incidenza sulla sfera giuridica della richiedente; la vicinanza delle abitazioni e l’affaccio sul cantiere consentivano di estendere la percepibilità anche agli altri ricorrenti. Il Collegio ha escluso che l’integrazione istruttoria avesse natura di soccorso sanante, rilevando che la documentazione era stata acquisita per chiarire una contraddizione oggettiva già risultante dagli atti circa la data del sopralluogo. Ha applicato il principio secondo cui, in materia edilizia, il termine decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’an dell’intervento, mentre decorre dal completamento o da uno stadio sufficientemente avanzato quando si contesta il quomodo, ossia consistenza, distanze o modalità dell’opera. Nel caso concreto la contestazione riguardava l’an della realizzazione, poiché l’obiettivo sostanziale era impedire la costruzione dell’infrastruttura nell’area prossima alle abitazioni, sicché il termine decorreva dal 9 ottobre 2023. Il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario scadeva il 6 febbraio 2024; la notifica del 12 febbraio 2024 era pertanto tardiva. La rettifica del numero civico è stata ritenuta irrilevante, poiché i due civici accedevano al medesimo sito e la localizzazione concreta dell’opera non era mutata. Sono state ritenute manifestamente infondate e irrilevanti le questioni costituzionali e comunitarie prospettate. I motivi assorbiti dal TAR e riproposti in appello non sono stati esaminati per effetto della tardività originaria. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della specificità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Disciplinano il procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica e la formazione del titolo per silentium; il giudizio riguardava l’impugnazione del titolo tacito formatosi ai sensi dell’art. 44.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Prevede la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona, utilizzata nel procedimento autorizzatorio.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dai residenti.
art. 41 c.p.a.
Rileva ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti; tali motivi non sono stati esaminati perché il ricorso di primo grado è stato dichiarato tardivo.
art. 104, comma 2, c.p.a.
È stato invocato dagli appellanti per contestare la tardiva produzione in appello di documenti a sostegno dell’interesse al ricorso; la decisione è stata definita sulla tardività del ricorso originario.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
Richiamato tra le norme relative alla disciplina comunale delle localizzazioni degli impianti di telecomunicazione, senza esame del merito per la tardività del ricorso.
art. 267 TFUE
Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sono state respinte implicitamente, essendo state ritenute manifestamente irrilevanti le questioni prospettate.
artt. 2, 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione alla nozione di piena conoscenza sono state ritenute manifestamente infondate e irrilevanti.
Massime di principio
- In materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture, il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori quando il ricorrente contesta l’an dell’intervento, cioè la possibilità stessa di realizzare l’opera nell’area, anche se l’opera non è ultimata.
- Quando la contestazione riguarda invece il quomodo dell’intervento, quale consistenza, distanze, dimensioni o difformità rispetto al titolo, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il loro stato di avanzamento renda percepibili le caratteristiche essenziali dell’opera.
- La piena conoscenza dell’intervento può essere desunta da elementi oggettivi quali la visibilità del cantiere, la presenza del basamento o di parti strutturali, il cartello di cantiere e la vicinanza dell’opera alle abitazioni dei ricorrenti.
- L’erronea indicazione del numero civico nel titolo autorizzatorio non impedisce la decorrenza del termine di impugnazione quando i civici conducono al medesimo sito e l’opera sia stata concretamente realizzata nella localizzazione progettuale assentita; la successiva rettifica formale non riapre il termine.
- La contestazione dell’an dell’opera non può essere trasformata in una controversia sul quomodo mediante la deduzione di vizi procedimentali o della possibilità di una diversa localizzazione, quando l’obiettivo sostanziale perseguito è impedire in radice la realizzazione dell’intervento nell’area prossima alle abitazioni.
- L’acquisizione istruttoria disposta dal giudice per chiarire una contraddizione oggettiva già emergente dagli atti circa un fatto rilevante per la tempestività del ricorso non costituisce, di per sé, soccorso istruttorio sanante a favore di una parte.
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