Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01849/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 21 marzo 2025. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva censure specifiche idonee a scardinare la decisione impugnata, ma si limitava a un dissenso generico rispetto alla ricostruzione dei fatti accolta in appello, riproponendo le stesse doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di secondo grado. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano generiche e consistevano nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti già prospettata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La mera contrapposizione a una sentenza di merito di una ricostruzione alternativa dei fatti non integra un motivo di ricorso idoneo in cassazione se non si confronta puntualmente con la motivazione impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.