Cassazione Civile, Ordinanza n. 25748/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva percepito nell'anno d'imposta 2006 una prestazione in capitale a titolo di previdenza integrativa erogata da un fondo pensione e, a seguito di controllo automatizzato, l'Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l'imposta con avviso bonario, applicando il regime fiscale ritenuto derivante dall'abrogato art. 20 TUIR in collegamento con l'art. 23 del d.lgs. n. 252/2005. Dopo aver pagato, il contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo che, al momento dell'erogazione e comunque della riliquidazione, l'art. 20 TUIR fosse già abrogato e che l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005 escludesse la riliquidazione in mancanza di iscrizione a ruolo entro il 1 gennaio 2007. La CTR aveva respinto l'appello. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 TUIR, dell'art. 23 d.lgs. n. 252/2005 e del principio tempus regit actum, sostenendo che l'Ufficio fosse privo di potere di riliquidare le somme dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e che, in ogni caso, mancassero i presupposti per applicare il regime invocato dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il comma 5 dell'art. 23 del d.lgs. n. 252/2005 non era applicabile al caso concreto, essendo emerso che il contribuente non risultava più iscritto a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2007, circostanza non specificamente censurata. Inoltre, la fattispecie era comunque da ricondurre al regime previgente dei cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, per i quali il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 è inapplicabile ratione temporis. La Corte ha richiamato il proprio orientamento in tema di fondi previdenziali integrativi e ha rilevato anche la genericità del motivo, privo di adeguati riferimenti processuali ai documenti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro di legittimità invocato per denunciare l'errore di diritto nella ricostruzione del regime fiscale applicabile.
art. 20 TUIR
la Corte esclude che la doglianza possa fondarsi sull'asserita inapplicabilità della norma abrogata, perché la disciplina da applicare va individuata in base al regime intertemporale dei fondi previdenziali integrativi e dei cd. vecchi iscritti.
art. 23 d.lgs. n. 252 del 2005
Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo...
il comma 5 si applica solo ai soggetti ancora iscritti alla data di entrata in vigore del decreto; nel caso concreto la Corte afferma la sua inapplicabilità per difetto di tale presupposto.
art. 11 disp. prel. c.c.
il ricorrente lo invocava per sostenere che il prelievo non potesse essere regolato da una norma già abrogata; la Corte, però, risolve la questione sul piano del diritto intertemporale speciale.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo è stato reputato anche generico, perché non conteneva puntuali riferimenti al contenuto e alla collocazione processuale dei documenti richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'integrazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato per individuare la categoria dei cd. vecchi iscritti ai fondi pensione complementari.
l. n. 421 del 1992
richiamata nel principio di diritto sui fondi di previdenza complementare istituiti in epoca anteriore.
artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917 del 1986
sono richiamati nel principio di diritto sui criteri di tassazione separata delle prestazioni maturate a determinate date.
art. 6 l. n. 482 del 1985
richiamato nel principio di diritto in relazione alla ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dal rendimento.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi alle prestazioni dei fondi pensione complementari, la disciplina fiscale applicabile va individuata in base alle regole intertemporali speciali e alla posizione soggettiva dell'iscritto, non potendosi invocare in modo astratto la sola abrogazione di una norma del TUIR.
- Il comma 5 dell'art. 23 del d.lgs. n. 252/2005 opera soltanto per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto; se manca tale presupposto soggettivo, la norma non è applicabile.
- Per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi continua a valere il regime tributario previgente per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, restando inapplicabile il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che si fondi su documenti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione del contenuto e della loro localizzazione processuale, altrimenti il motivo è generico.
- Il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa la cessazione dell'iscrizione al fondo e l'applicazione concreta del criterio fiscale non è sindacabile in cassazione se non attraverso specifiche censure nei limiti del vizio dedotto.
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