Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30446/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2010, emessi dal Comune su un immobile sito nel proprio territorio e parametrati a una rendita catastale poi rideterminata in sede giudiziale su iniziativa della contribuente. La CTR aveva annullato gli accertamenti ritenendo che la sentenza di rideterminazione della rendita producesse effetti retroattivi anche sui periodi d'imposta pregressi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato le ragioni dell'applicazione retroattiva della sentenza sulla rendita; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che la rendita catastale rideterminata giudizialmente opererebbe solo per il futuro; 3) violazione dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992 in punto spese, assumendo che la soccombenza avrebbe riguardato solo l'attribuzione della rendita e non la legittimità degli avvisi, anche alla luce della buona fede dell'ente locale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, conteneva un nucleo argomentativo sufficiente a escludere la motivazione apparente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui, in materia di ICI, la rendita catastale definitivamente stabilita dal giudice tributario spiega effetti retroattivi rispetto agli avvisi fondati sulla rendita originaria, con conseguente illegittimità degli accertamenti emessi sulla base della rendita poi ritenuta errata. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio di soccombenza nel porre le spese a carico dell'ente locale soccombente rispetto all'annullamento degli avvisi. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il riferimento alle rendite catastali "vigenti" va inteso come riferito alle rendite legittimamente vigenti; la rendita definitivamente determinata dal giudice tributario incide retroattivamente sugli accertamenti ICI fondati sulla rendita originaria.

  • art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    termine triennale previsto dall'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il contribuente può chiedere il rimborso delle annualità indebitamente versate entro il termine triennale che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che determina la rendita catastale.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art.15 c.1 d.lgs.n.546/1992

    Il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese della parte risultata soccombente; la liquidazione delle spese resta in larga misura rimessa al giudice di merito nei limiti del divieto di porle a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la rendita catastale definitivamente stabilita in sede contenziosa opera retroattivamente rispetto agli avvisi di accertamento emessi sulla base della rendita poi ritenuta illegittima o non congrua.
  • L'annullamento o la rideterminazione giurisdizionale della rendita catastale travolge gli atti impositivi fondati sulla rendita originaria, perché altrimenti il successo dell'impugnazione della rendita sarebbe privo di utilità concreta.
  • La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il nucleo argomentativo minimo; non ricorre se il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, la ragione decisiva della decisione.
  • Nel regolamento delle spese processuali, la censura in cassazione è ammissibile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa; la valutazione di compensazione o la concreta liquidazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.