Sentenza n. 3879/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VI, n. 695 del 25 gennaio 2024, resa inter partes, concernente l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica e della concessione edilizia in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 695/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi e paesaggistici e dichiarato improcedibile il ricorso contro il precedente annullamento delle autorizzazioni paesaggistica e sismica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un immobile realizzato senza titolo e oggetto di domanda di condono ai sensi della l. 724/1994. Dopo il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, di un permesso di costruire per opere di completamento e di autorizzazioni paesaggistica e sismica relative a una SCIA in variante, il Comune ha adottato due provvedimenti di autotutela: il primo, nel 2019, ha annullato le autorizzazioni paesaggistica e sismica e ha rigettato la SCIA; il secondo, nel 2021, ha annullato i titoli edilizi e paesaggistici precedenti. L’interessata ha dedotto, contro la sentenza del TAR, errori nella valutazione degli atti istruttori, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, violazione della l. 47/1985, lesione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis l. 241/1990, incompetenza e violazione del principio del contrarius actus, nonché omessa pronuncia su motivi decisivi. In particolare, ha sostenuto che l’immobile fosse già ultimato almeno allo stato rustico alla data rilevante per il condono, che il Comune conoscesse da anni la situazione del manufatto e non potesse quindi esercitare tardivamente l’autotutela, e che il procedimento, avviato come revoca, non potesse concludersi con un annullamento senza adeguata partecipazione. Ha inoltre riproposto le censure originarie relative all’annullamento delle autorizzazioni paesaggistica e sismica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la relazione tecnica prodotta dall’appellante soltanto in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., non essendo stata dimostrata né l’indispensabilità del documento né l’impossibilità incolpevole di produrlo in primo grado. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo relativo al travisamento dei fatti: la relazione dell’ufficio comunale, fondata sul sopralluogo del 15 gennaio 2020 e corredata da documentazione fotografica, descriveva un manufatto privo di copertura, con tompagnature ampiamente squarciate, vani non compiutamente delineati e rilevanti carenze strutturali. Tali risultanze consentivano di ritenere che l’immobile non fosse ultimato alla data della domanda di condono, sicché risultavano sussistenti i presupposti per l’annullamento in autotutela dei titoli conseguiti sulla base di una rappresentazione non corretta della situazione edilizia. È stata quindi respinta anche la censura partecipativa ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’appellante non avrebbe potuto ottenere un esito diverso dal procedimento alla luce dell’accertata incompletezza e abusività dell’immobile. Sono state ritenute infondate o assorbite le censure relative alla compatibilità paesaggistica, all’incompetenza, al contrarius actus e agli ulteriori vizi dedotti contro il primo provvedimento, poiché l’accertata abusività edilizia rendeva decisiva e assorbente la mancanza dei presupposti per la sanatoria. È stata confermata anche l’improcedibilità del ricorso originario contro il provvedimento del 2019: una volta annullato validamente il titolo che aveva legittimato in sanatoria la costruzione, l’immobile risultava abusivo e il ricorso contro il precedente atto non conservava un interesse attuale. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
La produzione in appello di nuovi documenti è ammessa solo se il documento è indispensabile oppure se la parte dimostra l’impossibilità incolpevole di produrlo in primo grado; in mancanza, la produzione è inammissibile.
artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi e paesaggistici è stato ritenuto legittimo in presenza di un vizio originario collegato all’assenza dei presupposti sostanziali della sanatoria e alla non corretta rappresentazione dello stato dell’immobile.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando, alla luce dell’istruttoria e della natura vincolante degli elementi ostativi, il privato non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
l. 47/1985
La sanatoria edilizia presuppone che le opere abbiano raggiunto il livello di ultimazione richiesto dalla disciplina applicabile; un manufatto privo di copertura, con murature gravemente incomplete e vani non delineati, non può essere considerato ultimato ai fini del condono.
art. 94 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata tra i motivi relativi all’autorizzazione sismica, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata in relazione all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica; il giudice ritiene tuttavia assorbite le questioni paesaggistiche dall’accertata abusività edilizia.
art. 11 d.P.R. 31/2017
La disposizione è richiamata tra le censure relative all’autorizzazione paesaggistica, senza una specifica applicazione interpretativa distinta nella decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La produzione per la prima volta in appello di una relazione tecnica o di altri documenti è inammissibile se la parte non dimostra che il documento sia indispensabile ai fini della decisione oppure che non abbia potuto produrlo in primo grado per causa non imputabile.
- Ai fini della sanatoria edilizia, la mera presenza di una struttura portante non è sufficiente quando il manufatto presenti carenze strutturali radicali, quali l’assenza della copertura, tompagnature ampiamente incomplete e vani non compiutamente delineati; in tali condizioni non può ritenersi raggiunta l’ultimazione richiesta dalla disciplina del condono.
- La partecipazione procedimentale non impone l’annullamento dell’atto quando, sulla base dell’istruttoria, sia dimostrato che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
- L’annullamento in autotutela dei titoli edilizi può essere giustificato dall’accertamento che il titolo sia stato rilasciato in assenza dei presupposti sostanziali della sanatoria, in particolare quando lo stato effettivo dell’immobile non corrisponda ai requisiti richiesti per il condono.
- Quando l’annullamento del titolo che aveva legittimato in sanatoria un immobile è confermato dal giudice, l’immobile torna a essere abusivo e viene meno l’interesse attuale a impugnare un precedente provvedimento amministrativo relativo ad autorizzazioni o titoli divenuti privi di utilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →