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Sentenza

Sentenza n. 1509/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del P.E.I. redatto dalla componente scolastica del G.L.O. per l’inclusione scolastica dell’alunno minore -OMISSIS--OMISSIS- per l’a.s. 2024/2025, consegnato ai ricorrenti con messaggio di p.e.c. del -OMISSIS-; della nota del Dirigente scolastico dell’I.C. “-OMISSIS-” di Scandicci, datata -OMISSIS-, trasmessa per p.e.c. in pari data al sottoscritto difensore; per quanto occorrer possa, del verbale dell’incontro del G.L.O. per l’inclusione scolastico dell’alunno minore minore -OMISSIS- svoltosi in data 20.11.2024, trasmesso contestualmente al P.E.I. con messaggio di p.e.c. del -OMISSIS-; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo presupposto, conseguente ovvero comunque connesso al P.E.I. impugnato, ad oggi non noto; nonché per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS--OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte programmatiche dei genitori formulate per iscritto in data -OMISSIS- e reiterate in data -OMISSIS-, tutte finalizzate a garantire all’alunno minore medesimo una programmazione educativa individualizzata conforme alle previsioni delle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell''accertamento di cui all''articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l''assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI di cui all’Allegato B del Decreto interministeriale 182/2020 e ss.mm.ii., nonché coordinata con gli interventi educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici, dunque conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti e al Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale approvato dall’Azienda USL Toscana Centro in data -OMISSIS-, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica resistente ad elaborare nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS--OMISSIS- per l’a.s. 2024/2025 una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte programmatiche dei genitori formulate per iscritto in data -OMISSIS- e reiterate in data -OMISSIS-, tutte finalizzate a garantire all’alunno minore medesimo una programmazione educativa individualizzata conforme alle previsioni delle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell''accertamento di cui all''articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l''assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI di cui all’Allegato B del Decreto interministeriale 182/2020 e ss.mm.ii., nonché coordinata con gli interventi educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici, dunque conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti e al Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale approvato dall’Azienda USL Toscana Centro in data -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 aprile 2025: - del piano educativo individualizzato (PEI) definitivo per l'a.s. 2024/2025 adottato dall'Istituto comprensivo statale -OMISSIS-, reso noto ai ricorrenti in data -OMISSIS-, mediante deposito nel fascicolo processuale RGN 245/2025 TAR TOSCANA, ed il cui contenuto progettuale è stato integralmente confermato nel corso dell'incontro di verifica intermedia del GLO svoltosi in data -OMISSIS-; - del verbale dell'incontro di verifica intermedia del GLO svoltosi in data -OMISSIS-; - dei provvedimenti assunti dalla componente scolastica del GLO nel corso dell'incontro di verifica intermedia del GLO svoltosi in data -OMISSIS-, che confermano il contenuto del P.E.I. definitivo quanto alla mancata/erronea definizione degli obiettivi, all’assenza di strategie/metodologie individualizzate, alla mancata definizione di un protocollo per la redazione del diario di bordo e alla mancata adozione di ulteriori strumenti di osservazione sistematica, quali il video journal; - ove occorrer possa, del verbale dell’incontro del GLO svoltosi in data -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo presupposto, conseguente ovvero comunque connesso al PEI impugnato, ad oggi non noto.

Giustizia amministrativa202500245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI e relativi verbali e atti del GLO per l'inclusione scolastica, concernenti la programmazione educativa individualizzata dell'alunno per l'anno scolastico 2024/2025, nonché il PEI definitivo e gli atti di verifica intermedia

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano il PEI predisposto dalla componente scolastica del GLO, la relativa nota del dirigente scolastico e i verbali del GLO, chiedendone l'annullamento. Deducevano, in sostanza, che la programmazione educativa individualizzata non fosse conforme alle Linee guida sul PEI, all'art. 7 del d.lgs. 66/2017 e al modello allegato al decreto interministeriale n. 182/2020, e che non fosse adeguatamente integrata con le proposte formulate dai genitori, con gli interventi educativi e riabilitativi ad orientamento ABA svolti fuori dall'ambiente scolastico, con le raccomandazioni cliniche relative al disturbo dello spettro autistico e con il progetto terapeutico riabilitativo individuale approvato dall'Azienda USL. Con i motivi aggiunti venivano impugnati anche il PEI definitivo, il verbale di verifica intermedia e gli atti con cui la componente scolastica del GLO avrebbe confermato la mancata o erronea definizione degli obiettivi, l'assenza di strategie e metodologie individualizzate, la mancata previsione di un protocollo per il diario di bordo e la mancata adozione di ulteriori strumenti di osservazione sistematica.

La decisione

Prima della decisione, il 5 giugno 2026, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dalle altre parti costituite anche relativamente alla compensazione delle spese. Il TAR, non dovendo più esaminare le censure relative al PEI e agli atti del GLO, ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione dell'espressa adesione delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    dà atto della rinuncia depositata da parte ricorrente in data 5 giugno 2026 e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio

    La rinuncia al ricorso, cui hanno aderito le parti costituite, ha determinato l'estinzione del giudizio senza esame del merito.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • articolo 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, debitamente formalizzata e accompagnata dall'adesione delle parti costituite quando richiesta, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di merito.
  • In presenza di un'espressa adesione delle amministrazioni costituite alla rinuncia e alla compensazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
  • Quando il provvedimento contiene dati personali o sanitari, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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