Cassazione Penale, Sentenza n. 30047/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, rideterminando la sanzione amministrativa accessoria nella misura minima di legge, pari a mesi sei. Ha inoltre dichiarato irrevocabili le restanti statuizioni del provvedimento impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza del Tribunale aveva definito il procedimento ex art. 444 c.p.p. nei confronti di un’imputata per il reato di guida in stato di ebbrezza, applicando, tra le altre statuizioni, la sospensione della patente di guida per mesi tre. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione deducendo l’erronea determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, perché la legge prevedeva nel caso una durata compresa tra sei mesi e un anno. In sede di legittimità è stato quindi censurato esclusivamente il quantum della sospensione della patente, ritenuto inferiore al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione anche quando si censuri l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
art. 606 c.p.p.
costituisce il veicolo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada
prevede, nel caso concreto, una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con durata da sei mesi a un anno
art. 186 cod. strada
fattispecie sostanziale contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01
è richiamata a sostegno dell’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per contestare sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando la censura riguardi l’erronea o l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
- Se la sanzione amministrativa accessoria è determinata in misura inferiore al minimo legale, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, con rideterminazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge.
- Nel definire il patteggiamento, il giudice deve rispettare i limiti edittali previsti per le sanzioni accessorie, non potendo applicare una durata inferiore al minimo normativo.
- L’annullamento senza rinvio può essere circoscritto alla sola durata della sanzione accessoria, lasciando ferme le restanti statuizioni della decisione non investite dal vizio.
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