Cassazione Civile, Ordinanza n. 25582/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla posizione fiscale dell'anno 2008. Il contribuente aveva già ottenuto una decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena depositata il 30 ottobre 2014; tale decisione, secondo la Corte, non fu tempestivamente impugnata dalla parte soccombente, poiché l'appello risultò notificato il 10 aprile 2017, oltre il termine di legge. La CTR ha quindi ritenuto definitivo l'atto impositivo e ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, sostenendo la nullità dell'intero procedimento perché l'avviso sarebbe stato notificato prima della scadenza del termine previsto da tale norma, oltre che la violazione dell'art. 24 Cost. Nella memoria ha insistito anche sulla pretesa violazione del contraddittorio e ha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di trattazione in pubblica udienza, ritenendo la questione governata da principi già consolidati. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso: l'avviso di accertamento era divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione della precedente sentenza della CTP; di conseguenza non era più consentito proporre un nuovo ricorso contro il medesimo atto impositivo, né far valere la violazione del contraddittorio come vizio dell'atto ormai coperto da giudicato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
La dedotta violazione del termine previsto dalla norma non può essere utilmente fatta valere quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per passaggio in giudicato della precedente decisione sul medesimo atto.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; la Corte non ne esamina il merito poiché la doglianza è preclusa dalla definitività dell'atto.
art. 324 c.p.c.
"si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 dell'art. 395"
Il passaggio in giudicato della sentenza impedisce di rimettere in discussione, con un nuovo ricorso, l'avviso di accertamento già scrutinato e reso definitivo dalla precedente decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La definitività della sentenza resa sull'impugnazione di un avviso di accertamento preclude la proposizione di un nuovo ricorso contro il medesimo atto impositivo.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può essere fatta valere solo se l'atto impositivo non sia ancora divenuto definitivo; una volta formato il giudicato, la relativa censura è preclusa.
- Quando la controversia è governata da principi di diritto consolidati, la Corte di cassazione può legittimamente escludere la trattazione in pubblica udienza.
- Il giudicato sulla precedente impugnazione dell'atto tributario assorbe e preclude la riproposizione di questioni già dedotte o deducibili contro quello stesso atto.
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