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Ordinanza

Ordinanza n. 2467/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti e verbali già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, come da atti di causa.

Giustizia amministrativa202601422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti e verbali dell'amministrazione comunale già impugnati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato provvedimenti e verbali del Comune di Taormina, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, né il contenuto concreto degli atti impugnati. Il giudice rileva soltanto che il pregiudizio allegato è essenzialmente patrimoniale e che il ricorso presenta connessione oggettiva e soggettiva con altro giudizio, R.G. n. 1198/2026, nel quale la domanda cautelare è stata rinunciata.

La decisione

Il TAR non decide nel merito né sulla domanda cautelare. Rilevata l'evidente connessione oggettiva e soggettiva con il ricorso R.G. n. 1198/2026, dispone la trattazione congiunta nel merito dei due giudizi, in applicazione dei principi di concentrazione processuale ed economia dei mezzi processuali. Conferma per il ricorso R.G. n. 1422/2026 l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Prende inoltre atto della natura patrimoniale del pregiudizio dedotto e del deposito dell'ordinanza n. 5 del 10 settembre 2026, dal quale deriva la necessità per la ricorrente di proporre motivi aggiunti. Ordina alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.

Massime di principio

  • Quando due ricorsi presentano connessione oggettiva e soggettiva, il giudice amministrativo può disporne la trattazione congiunta nel merito per assicurare concentrazione processuale ed economia dei mezzi processuali.
  • La qualificazione del pregiudizio dedotto come essenzialmente patrimoniale può essere formalmente rilevata dal giudice anche nella fase processuale precedente alla decisione di merito, senza determinare, di per sé, la definizione della domanda cautelare o dell'impugnazione.
  • Il deposito di un nuovo provvedimento rilevante nel giudizio può rendere necessaria la proposizione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, senza che la relativa valutazione comporti, in questa fase, una decisione sul merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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