Sentenza del 21/03/2023 n. 8089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in relazione al mancato pagamento di nove cartelle per complessivi 47.728,82 euro. Contestazione della regolarità della notifica delle cartelle, eccezione di prescrizione/decadenza, censura sulla produzione documentale del concessionario in sede di appello e mancata preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria (preavviso/contraddittorio).
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi relativi alla produzione documentale in appello e all'omessa pronuncia sulla prescrizione, ritenendo corretta la valutazione della Commissione regionale; ha però accolto il terzo motivo riguardante la mancata preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria alla luce del consolidato principio delle Sezioni Unite del 18/9/2014. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa è stata decisa nel merito: è stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Consente la produzione di nuovi documenti in appello, nei limiti del termine perentorio di cui all'art. 32 del medesimo decreto; applicazione esclusiva della normativa tributaria rispetto a quella civile processuale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Termine per la produzione documentale in appello (fino a venti giorni liberi prima dell'udienza); termine di natura perentoria
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norme sulla notifica delle cartelle di pagamento (richiamata nella valutazione della regolarità della notifica)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
Il giudice d'appello aveva ritenuto tale previsione applicabile solo all'espropriazione immobiliare; tuttavia la giurisprudenza di legittimità richiede la preventiva comunicazione anche prima dell'iscrizione ipotecaria
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
Norma richiamata in relazione all'obbligo di preavviso prima dell'iscrizione ipotecaria; l'assenza della comunicazione preventiva può rendere l'iscrizione nulla
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 (convertito L. 12 luglio 2011, n. 106)
art. 7, comma 2, lett. u-bis
Norma che formalizza l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima di provvedimenti lesivi come l'iscrizione ipotecaria; ha valenza interpretativa rispetto alla disciplina pregressa
CPC art. 360
Fondamento di censura per violazione di legge nella domanda di cassazione (es. violazione norme processuali e tributarie indicate)
CPC art. 384
Permette alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non occorrono accertamenti di fatto; applicata per dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione
CPC art. 92
Norma sulle spese di lite richiamata nella doglianza, con la Corte che ha poi disposto la compensazione integrale delle spese
CPC art. 85
Richiamato in relazione alla perpetuatio dell'ufficio di difensore: estinzione dell'agente della riscossione non priva il procuratore dell'ius postulandi fino alla sua sostituzione
Sezioni Unite Corte di cassazione, sentenze n. 19667/2014 e n. 19668/2014
Principio consolidato: anche prima della riforma del 2011 l'amministrazione doveva comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca e concedere un termine per esercitare il diritto di difesa; l'iscrizione senza tale comunicazione è nulla, sebbene possa conservare efficacia sino a cancellazione giudiziale
Massime di principio
- In sede tributaria è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, purché rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 32; non è richiesto lo stato di impossibilità ex art. 345 c.p.c.
- Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria su beni del contribuente l'amministrazione/il concessionario deve comunicare al contribuente l'intento di iscrivere l'ipoteca e concedere un termine per adempiere o per formulare osservazioni: la mancata comunicazione può rendere l'iscrizione nulla (orientamento Sezioni Unite 2014).
- Se le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e non impugnate dal contribuente, le pretese in esse contenute diventano non più controvertibili e possono rendere superflua la valutazione di eccezioni come la prescrizione, salvo diversa dimostrazione
- La cessazione o trasformazione dell'ente riscossore (es. Equitalia -> Agenzia delle Entrate-Riscossione) non elimina automaticamente la validità della costituzione in giudizio del procuratore già nominato: il relativo ius postulandi permane fino a sostituzione
- La Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. quando non sono necessari accertamenti di fatto; in tali ipotesi la cassazione può accogliere il ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato senza rinvio
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti riportano, per effetto di mutamenti interpretativi o di soccombenza reciproca, una posizione non totalmente vittoriosa
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