Sentenza n. 3824/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2657/2025 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 2657/2025 del Tribunale di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2657/2025 del Tribunale di Milano nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 22 giugno 2026, hanno dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza nelle more del giudizio e che, pertanto, non residuava un interesse attuale alla decisione sull'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta processuale e della necessità che i ricorrenti promuovessero il giudizio; sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento tra le norme processuali applicate, senza ulteriore specificazione del relativo contenuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla decisione.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente.
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