Cassazione Penale, Ordinanza n. 04851/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 febbraio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, contestando l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello. Il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento di una diminuente e al diniego, da parte del giudice di primo grado, del rito abbreviato condizionato alla escussione di un teste, ritenendo ingiustificato il rigetto dell'istanza difensiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, estranea al sindacato di legittimità, e il secondo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già motivato correttamente sulla non novità e non decisività della prova richiesta e sulla legittimità del rigetto dell'istanza condizionante il giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo mirava a una rivalutazione delle prove e che il secondo era manifestamente infondato perché la prova richiesta non era stata ritenuta nuova e decisiva al momento della decisione sull'istanza di giudizio abbreviato condizionato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio quando la doglianza si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze già esaminate e motivate dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico, ma richiede l'indicazione di specifici travisamenti di prova o di precise illogicità della motivazione, non bastando la riproposizione di censure già respinte in appello.
- La richiesta di giudizio abbreviato condizionato può essere legittimamente rigettata quando la prova richiesta non risulti, secondo la situazione processuale esistente al momento della decisione, nuova e decisiva.
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti il diniego della prova condizionante senza confrontarsi con la valutazione di non novità e non decisività già compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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