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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04155/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un geometra alla Cassa previdenziale di categoria per gli anni 2013 e 2014. I giudici di merito avevano ritenuto legittima l'iscrizione e il correlato obbligo contributivo, valorizzando che il professionista fosse amministratore unico di una società edile, attività considerata connessa alle competenze tecniche della professione, e che non avesse dimostrato che tale attività fosse estranea all'esercizio della professione di geometra. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l'obbligo di iscrizione e la potestà statutaria della Cassa, assumendo che lo Statuto non potesse ampliare i soggetti obbligati oltre la legge; 2) errata applicazione della disciplina professionale dei geometri e vizio motivazionale, contestando che l'attività di amministratore di società edile implicasse di per sé esercizio di competenze tecniche da geometra; 3) errata applicazione delle norme sul doppio inquadramento previdenziale e sulla continuità dell'attività professionale, sostenendo che, anche a voler ravvisare attività libero-professionale, mancasse il requisito della continuità necessario a far sorgere l'obbligo contributivo; 4) omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova, per non avere la corte territoriale affrontato la doglianza secondo cui spettava alla Cassa provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando un precedente recente in materia di Cassa geometri secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, mentre la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha inoltre affermato che lo Statuto della Cassa e le relative delibere regolamentari possono disciplinare le condizioni per derogare alla presunzione di esercizio professionale da parte degli iscritti, così da consentire i controlli sulle attività effettivamente svolte e sui redditi prodotti. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha disatteso perché non decisivo: la ripartizione dell'onere della prova non era stata violata, poiché la rilevanza del mancato adempimento degli oneri imposti al contribuente discendeva direttamente dalla normativa statutaria e regolamentare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo motivo; secondo motivo; terzo motivo

    norma invocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    secondo motivo; terzo motivo; quarto motivo

    invocato per denunciare il vizio di motivazione su fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su una specifica doglianza di appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché la pretesa discendeva dalla disciplina statutaria e regolamentare

  • art. 22 L. 773/1982

    invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza della previsione legale rispetto allo Statuto della Cassa

  • art. 3, co. 12, L. 335/1995

    richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dell'obbligo contributivo e iscrizione

  • art. 1, co. 4, lett. a), D. Lgs. 509/1994

    richiamato dal ricorrente nel contestare la legittimità della disciplina statutaria della Cassa

  • art. 3, co. 4, D. Lgs. 509/1994

    richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro dogmatico sulla potestà regolamentare della Cassa

  • art. 1, co. 3, D. Lgs. 509/1994

    richiamato dal ricorrente in relazione al regime degli enti previdenziali privatizzati

  • art. 16 R.D. 274/1929

    richiamato per contestare la qualificazione dell'attività svolta come riconducibile alle competenze tecniche del geometra

  • art. 2 L. 773/1982

    richiamato in collegamento con la disciplina professionale dei geometri

  • art. 2, co. 26, L. 335/1995

    invocato in tema di obbligo contributivo e doppia iscrizione previdenziale

  • art. 18, co. 12, L. 111/2011

    richiamato come norma interpretativa relativa alla disciplina contributiva

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa

    citata nel corpo della motivazione

    individua l'autocertificazione richiesta al geometra per dichiarare di non esercitare attività professionale in forma autonoma, societaria o associata, neppure occasionalmente, e di non essere titolare di partita IVA

  • delibera n. 123/2009 della Cassa

    citata nel corpo della motivazione

    prevede che l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi possa essere esclusa in presenza di specifiche condizioni, tra cui l'inquadramento contrattuale e la dichiarazione datoriale di non svolgere attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra

Massime di principio

  • Per la Cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima, salvo la prova e il rispetto delle condizioni regolamentari che consentano di derogare alla presunzione di esercizio della professione.
  • La mera circostanza che il professionista svolga anche un'altra attività o sia iscritto ad altra gestione previdenziale non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, se la disciplina della Cassa prevede regole specifiche di deroga e controllo.
  • L'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito non sono, di per sé, elementi idonei a escludere l'obbligo contributivo quando l'iscrizione all'albo determina l'appartenenza alla Cassa secondo la normativa di settore.
  • Se la disciplina statutaria e regolamentare della Cassa prevede specifici oneri dichiarativi o documentali a carico dell'iscritto per dimostrare la non debenza dei contributi, il loro mancato adempimento legittima la pretesa contributiva senza che ciò integri violazione dell'art. 2697 c.c.
  • La contestazione sulla riconducibilità di una determinata attività alle competenze professionali del geometra deve confrontarsi con la presunzione derivante dall'iscrizione all'albo e con le regole della Cassa che disciplinano le eccezioni all'obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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