Cassazione Civile, Ordinanza n. 04155/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un geometra alla Cassa previdenziale di categoria per gli anni 2013 e 2014. I giudici di merito avevano ritenuto legittima l'iscrizione e il correlato obbligo contributivo, valorizzando che il professionista fosse amministratore unico di una società edile, attività considerata connessa alle competenze tecniche della professione, e che non avesse dimostrato che tale attività fosse estranea all'esercizio della professione di geometra. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l'obbligo di iscrizione e la potestà statutaria della Cassa, assumendo che lo Statuto non potesse ampliare i soggetti obbligati oltre la legge; 2) errata applicazione della disciplina professionale dei geometri e vizio motivazionale, contestando che l'attività di amministratore di società edile implicasse di per sé esercizio di competenze tecniche da geometra; 3) errata applicazione delle norme sul doppio inquadramento previdenziale e sulla continuità dell'attività professionale, sostenendo che, anche a voler ravvisare attività libero-professionale, mancasse il requisito della continuità necessario a far sorgere l'obbligo contributivo; 4) omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova, per non avere la corte territoriale affrontato la doglianza secondo cui spettava alla Cassa provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando un precedente recente in materia di Cassa geometri secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, mentre la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha inoltre affermato che lo Statuto della Cassa e le relative delibere regolamentari possono disciplinare le condizioni per derogare alla presunzione di esercizio professionale da parte degli iscritti, così da consentire i controlli sulle attività effettivamente svolte e sui redditi prodotti. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha disatteso perché non decisivo: la ripartizione dell'onere della prova non era stata violata, poiché la rilevanza del mancato adempimento degli oneri imposti al contribuente discendeva direttamente dalla normativa statutaria e regolamentare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo; secondo motivo; terzo motivo
norma invocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
secondo motivo; terzo motivo; quarto motivo
invocato per denunciare il vizio di motivazione su fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia su una specifica doglianza di appello
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta violazione dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché la pretesa discendeva dalla disciplina statutaria e regolamentare
art. 22 L. 773/1982
invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza della previsione legale rispetto allo Statuto della Cassa
art. 3, co. 12, L. 335/1995
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dell'obbligo contributivo e iscrizione
art. 1, co. 4, lett. a), D. Lgs. 509/1994
richiamato dal ricorrente nel contestare la legittimità della disciplina statutaria della Cassa
art. 3, co. 4, D. Lgs. 509/1994
richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro dogmatico sulla potestà regolamentare della Cassa
art. 1, co. 3, D. Lgs. 509/1994
richiamato dal ricorrente in relazione al regime degli enti previdenziali privatizzati
art. 16 R.D. 274/1929
richiamato per contestare la qualificazione dell'attività svolta come riconducibile alle competenze tecniche del geometra
art. 2 L. 773/1982
richiamato in collegamento con la disciplina professionale dei geometri
art. 2, co. 26, L. 335/1995
invocato in tema di obbligo contributivo e doppia iscrizione previdenziale
art. 18, co. 12, L. 111/2011
richiamato come norma interpretativa relativa alla disciplina contributiva
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa
citata nel corpo della motivazione
individua l'autocertificazione richiesta al geometra per dichiarare di non esercitare attività professionale in forma autonoma, societaria o associata, neppure occasionalmente, e di non essere titolare di partita IVA
delibera n. 123/2009 della Cassa
citata nel corpo della motivazione
prevede che l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi possa essere esclusa in presenza di specifiche condizioni, tra cui l'inquadramento contrattuale e la dichiarazione datoriale di non svolgere attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima, salvo la prova e il rispetto delle condizioni regolamentari che consentano di derogare alla presunzione di esercizio della professione.
- La mera circostanza che il professionista svolga anche un'altra attività o sia iscritto ad altra gestione previdenziale non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, se la disciplina della Cassa prevede regole specifiche di deroga e controllo.
- L'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito non sono, di per sé, elementi idonei a escludere l'obbligo contributivo quando l'iscrizione all'albo determina l'appartenenza alla Cassa secondo la normativa di settore.
- Se la disciplina statutaria e regolamentare della Cassa prevede specifici oneri dichiarativi o documentali a carico dell'iscritto per dimostrare la non debenza dei contributi, il loro mancato adempimento legittima la pretesa contributiva senza che ciò integri violazione dell'art. 2697 c.c.
- La contestazione sulla riconducibilità di una determinata attività alle competenze professionali del geometra deve confrontarsi con la presunzione derivante dall'iscrizione all'albo e con le regole della Cassa che disciplinano le eccezioni all'obbligo contributivo.
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