Sentenza del 28/10/2015 n. 22000 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Portata - Impugnazione di cartella di pagamento contenente rideterminazione delle sanzioni - Lite pendente - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a imposte IRPEG, ILOR e IVA, sanzioni e interessi per gli anni 1990-1994. In particolare, la società contestava la sanzione IRPEG di 87.822,50 euro per il 1991, sostenendo che la sentenza tributaria che aveva rideterminato l'imposta non avesse disposto alcuna sanzione e che la cartella fosse incomprensibile e priva dei requisiti formali. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la sanzione fosse stata correttamente ricalcolata in conseguenza della rideterminazione giudiziale dell'imposta e che la cartella costituisse un atto di mera riscossione, non soggetto alla disciplina della lite pendente prevista dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la cartella, quando contiene per la prima volta la determinazione della sanzione e non è preceduta da altra comunicazione della pretesa, ha natura di atto impositivo. Pertanto, l'impugnazione della cartella integra una lite pendente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, anche se la sanzione è stata ricalcolata sulla base di una precedente sentenza sull'imposta. Ha però accolto il secondo motivo, affermando che non era necessario un nuovo autonomo provvedimento di irrogazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché la sanzione originaria era già stata irrogata contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione, anche per le spese. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile; è stata inoltre confermata l'acquiescenza parziale sulla distinta pretesa IVA, non essendo stata impugnata tempestivamente.
Norme richiamate
Art. 16 della legge n. 289 del 2002
"avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni e ogni altro atto d'imposizione"
La nozione di lite pendente è ampia e comprende anche l'impugnazione di una cartella che, pur formalmente qualificata come atto di riscossione, costituisce il primo atto con cui viene determinata o resa contestabile una sanzione tributaria.
Art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997
Disciplina il procedimento ordinario di contestazione e irrogazione delle sanzioni. Non deve essere nuovamente applicato quando la sanzione era già stata irrogata contestualmente all'avviso di accertamento.
Art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997
Consente l'irrogazione immediata della sanzione mediante atto contestuale all'avviso di accertamento. La successiva riquantificazione della sanzione, resa necessaria dalla rideterminazione giudiziale dell'imposta, rimane collegata all'originaria irrogazione e non richiede un nuovo procedimento autonomo.
Art. 19 del d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione delle regole sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio; la Corte ha distinto, tuttavia, la fase della riscossione dalla natura impositiva della determinazione della sanzione.
Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario. Non esclude che l'atto con cui viene per la prima volta quantificata una sanzione abbia natura impositiva.
Art. 329, comma 2, c.p.c.
L'acquiescenza parziale si verifica quando le parti non impugnate della sentenza sono autonome. Se una parte è consequenziale o dipendente da quella impugnata, l'acquiescenza non opera automaticamente.
Massime di principio
- Per stabilire se una cartella sia un atto di mera riscossione o un atto impositivo occorre guardare alla sua funzione concreta, non alla sua denominazione formale. Se la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene messo in condizione di conoscere e contestare la pretesa, essa può avere natura impositiva.
- L'impugnazione di una cartella che contiene l'irrogazione o la determinazione di una sanzione può costituire lite pendente ai fini delle norme sul condono, anche quando l'importo deriva da una precedente rideterminazione giudiziale dell'imposta.
- Quando la sanzione è già stata irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, la sua successiva riquantificazione dovuta a una sentenza sull'imposta non richiede necessariamente un nuovo procedimento autonomo di contestazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
- La rideterminazione giudiziale dell'imposta può comportare il ricalcolo della sanzione già irrogata, senza trasformare tale attività in una nuova e autonoma irrogazione soggetta a tutte le formalità del procedimento ordinario.
- L'impugnazione tardiva di una parte autonoma della sentenza può determinare acquiescenza parziale, anche se la stessa sentenza contiene altre statuizioni tempestivamente impugnate.
- In casi analoghi è essenziale verificare: quale sia stato il primo atto notificato al contribuente, se la sanzione fosse già stata originariamente irrogata, se la cartella si limiti a riscuotere un importo già definito oppure lo determini per la prima volta, e se le diverse pretese contenute nella sentenza siano autonome.
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