Sentenza n. 557/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rivisondoli in ordine all’istanza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica acclarata al protocollo comunale con n. 8284 del 02.10.2023 nonché a seguito della diffida trasmessa dalla ricorrente via PEC in data 2.1.2026, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Comune di provvedere in ordine all’istanza di autorizzazione paesaggistica e la conseguente condanna a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Rivisondoli sull'istanza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione, nonostante la successiva diffida e il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente autorizzazione)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato ai sensi dell'art. 117 c.p.a. l'inerzia del Comune di Rivisondoli sull'istanza presentata il 2 ottobre 2023, nonché sulla successiva diffida del 2 gennaio 2026, relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Il Comune aveva trasmesso alla Soprintendenza, il 27 ottobre 2023, una proposta favorevole ai sensi dell'art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004; dopo una richiesta di integrazioni, riscontrata dal Comune, la Soprintendenza aveva espresso tardivamente parere favorevole con prescrizioni. La ricorrente ha dedotto il mancato rispetto dei termini procedimentali e la conseguente illegittimità del silenzio, chiedendo che fosse dichiarato l'obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Comune fosse obbligato a pronunciarsi sull'istanza e che il mancato rispetto dei termini di legge consentisse l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, il termine massimo per la determinazione finale è di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, quando quest'ultimo non abbia reso tempestivamente il parere, poiché l'amministrazione competente deve comunque provvedere. I termini risultavano ampiamente decorsi sia rispetto all'istanza originaria sia rispetto alla diffida. Il successivo parere favorevole, ancorché con prescrizioni, non ha rimosso il silenzio del Comune, che avrebbe dovuto adottare il provvedimento finale anche in assenza del parere soprintendentizio. Il Comune è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora il Prefetto dell'Aquila, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con facoltà di intervenire, su richiesta della ricorrente e previa verifica dell'inottemperanza, entro il successivo termine di sessanta giorni. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, mentre le spese nei rapporti con il Ministero della Cultura sono state compensate, tenuto conto del tardivo rilascio del parere di competenza.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente all'interessato di agire davanti al giudice amministrativo contro l'inerzia dell'amministrazione quando sia decorso il termine per la conclusione del procedimento; in caso di accoglimento il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere.
art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004
Disciplina la trasmissione alla Soprintendenza degli atti relativi alla proposta di autorizzazione paesaggistica.
art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004
decorsi inutilmente sessanta dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione
Impone all'amministrazione competente di adottare comunque la determinazione finale decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente; il tardivo parere non elimina l'obbligo del Comune di provvedere.
Massime di principio
- Nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza senza il rilascio tempestivo del parere, l'amministrazione competente deve comunque concludere il procedimento con una determinazione espressa.
- Il successivo rilascio tardivo del parere della Soprintendenza, anche se favorevole, non determina la cessazione del silenzio dell'amministrazione competente e non fa venir meno l'interesse del richiedente a ottenere il provvedimento finale.
- Quando l'amministrazione non conclude il procedimento entro il termine previsto dalla legge, l'interessato può proporre azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. e il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
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