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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08081/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. deducendo la mancata corretta qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso contestava, in sostanza, la qualificazione del fatto operata in sentenza, ma la Corte rileva che la censura è formulata in modo aspecifico e non autosufficiente e non evidenzia un errore manifesto immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione. La decisione dà atto che il giudice di merito aveva richiamato informative di polizia giudiziaria e intercettazioni telefoniche ritenute compatibili con la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, qualificazione su cui le parti avevano raggiunto l'accordo per il patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro una sentenza di patteggiamento, la riqualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se vi è un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità. Poiché la doglianza non mostrava una violazione di legge così evidente, ed era anzi priva di specificità e autosufficienza, l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena può essere impugnata in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge; la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile soltanto se emerge un errore manifesto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La parte ricorrente invocava la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, ritenendo che il fatto dovesse essere sussunto in tale ipotesi attenuata.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte richiama tale disposizione come qualificazione giuridica del fatto ritenuta corretta sulla base degli elementi investigativi e dell'accordo tra le parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la denuncia in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
  • Una censura che si limiti ad affermare in modo generico la violazione di legge, senza confrontarsi puntualmente con il contenuto dell'imputazione e con la motivazione, è inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza.
  • La riqualificazione del fatto in sede di controllo sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito quando la qualificazione adottata dal giudice risulti coerente con gli elementi investigativi richiamati e con l'accordo tra le parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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