Cassazione Penale, Sentenza n. 12297/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Monza che aveva annullato i sequestri probatori disposti nei confronti di Davide Erba e soggetti a lui collegati, ordinati in relazione a ipotesi di bancarotta impropria e fraudolenta e, successivamente, a una autonoma ipotesi di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) per l'uso di crediti inesistenti. La Procura ha dedotto errata applicazione degli artt. 253 e ss. e 324 c.p.p. e carenze motivazionali dell'ordinanza, sostenendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le argomentazioni a sostegno della necessità del sequestro e avrebbe omesso il collegamento con la precedente perquisizione che descriveva presunto dissesto societario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari sia limitato e che, quanto ai vizi di motivazione, esso possa intervenire solo per carenze così radicali da rendere del tutto mancante o apparente la motivazione stessa, impedendo la comprensione dell'itinerario logico del giudice. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva esposto ragioni comprensibili per ritenere il sequestro di natura esplorativa e insufficiente, e che la Procura chiedeva in sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio anziché indicare un vizio deducibile in questa sede; inoltre è richiamata la limitazione derivante dalla litispendenza cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Norma che punisce l'utilizzo di crediti fiscali inesistenti per compensare debiti tributari: nella sentenza è l'ipotesi processuale posta a fondamento del nuovo sequestro (indebita compensazione).
artt. 253 e ss. cod. proc. pen.
Disposizioni sul sequestro preventivo/probatorio: richiedono fumus commissi delicti, adeguata motivazione e proporzionalità; la controversia verteva sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento di sequestro.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Procura in relazione a profili procedurali collegati alle misure cautelari; nella sentenza la Corte censura la mancata deduzione di un vizio di legge deducibile in questa sede.
art. 325 cod. proc. pen.
Precisa i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, principio utilizzato dalla Corte per circoscrivere l'esame.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione: non è ammessa la censura della mera illogicità della motivazione se non ricondotta ai vizi deducibili dalla norma; la Corte ha ritenuto invocato un vizio non deducibile.
Massime di principio
- In sede di impugnazione in Cassazione di un provvedimento di sequestro, il sindacato sulla motivazione è molto limitato: è ammissibile solo per carenze tali da rendere la motivazione del tutto mancante o apparentemente incomprensibile.
- Il pubblico ministero non può ottenere ex novo una misura cautelare già respinta semplicemente chiedendo una diversa valutazione degli stessi elementi; va valutata la litispendenza cautelare e, se del caso, il PM deve impugnare il diniego originario o avviare una nuova procedura con elementi giuridicamente rilevanti.
- Per disporre e mantenere un sequestro probatorio è necessaria una motivazione concreta che indichi il fumus commissi delicti e le finalità probatorie specifiche; motivazioni generiche o meramente esplorative sono insufficienti.
- Nel ricorso per cassazione è fondamentale inquadrare le censure come violazioni di legge deducibili secondo gli artt. di riferimento; lamentele di mera discrepanza valutativa o di illogicità non sorrette da un vizio di diritto non sono assunte.
- Quando il sequestro riguarda grande mole e tipologie eterogenee di materiale, il giudice deve spiegare perché la misura è circoscritta alle sole finalità investigative e non assume carattere esplorativo o sproporzionato.
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