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Sentenza

Sentenza n. 14524/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento a) del decreto n. 21/2022 del 26 gennaio 2022 e del decreto n. 319/2021 del 30 dicembre 2021, a firma del direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, con i quali sono stati approvati gli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali presentate a seguito della pubblicazione dell’«Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno», nonché degli elenchi allegati e, in particolare, dell’elenco all. 2 afferente alle idee progettuali non idonee nella parte in cui è stata inserita la domanda di candidatura prot. n. 232 presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2021; b) di tutti i verbali della commissione per la valutazione delle idee progettuali, da I a VII, e relativi allegati, inclusa la relazione finale e le schede allegate, nonché degli altri atti istruttori – ancorché di data e tenore sconosciuti – e di valutazione delle domande presentate per la partecipazione alla selezione di cui all’avviso sopra citato, con particolare riferimento al giudizio di non idoneità espresso dalla commissione di valutazione nei confronti del progetto presentato dalla ricorrente; c) del decreto del direttore generale di nomina della commissione di valutazione delle idee progettuali n. 10/2021 del 30 settembre 2021 e del decreto del direttore generale n. 291/2021 del 21 dicembre 2021, con il quale è stato sostituito il segretario verbalizzante; d) per quanto occorrer possa, del decreto del direttore generale n. 204/2021 del 29 settembre 2021, con il quale è stato approvato lo schema di «Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno»; e) per quanto occorrer possa, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e dei relativi allegati, che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, d.l. 6 maggio 2021, n. 59, conv. dalla l. 1° luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Pnrr, nonché le relative modalità di monitoraggio; f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che risulti comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’annullamento ex art. 116, comma 2 c.p.a., del parziale diniego di accesso agli atti opposto all’istanza del 05 gennaio 2022 e del 31 gennaio 2022, nonché del rigetto dell’istanza di autotutela formulata con la medesima nota del 31 gennaio 2022, comunicati dall’Agenzia per la coesione territoriale, in persona del r.u.p., con il messaggio di posta elettronica del 1° febbraio 2022;

Giustizia amministrativa202202188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione e di approvazione degli esiti della selezione di idee progettuali finanziabili nell’ambito del PNRR, con giudizio di non idoneità del progetto della ricorrente, nonché parziale diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la non ammissione del proprio progetto alla procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Con il primo motivo deduceva che la commissione avesse introdotto criteri di valutazione non previsti dall’avviso, oltre a lamentare il difetto di motivazione e l’illogicità del giudizio di non idoneità, ritenuto generico, atecnico e denigratorio. Con il secondo motivo contestava la nomina della commissione, assumendo l’assenza di una previa verifica delle competenze dei commissari. Con il terzo motivo denunciava l’irregolare composizione della commissione durante la valutazione, per l’astensione di un componente non sostituito e per la mancata previsione di commissari supplenti. Con il quarto motivo deduceva l’illegittimità della nomina della commissione prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Con l’ultimo motivo lamentava la tardiva ammissione di alcuni progetti e carenze nella verbalizzazione, tali da impedire la ricostruzione dell’iter valutativo. La ricorrente chiedeva inoltre, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’annullamento del parziale diniego di accesso relativo alle proposte progettuali valutate nelle successive sedute della commissione e del rigetto dell’istanza di autotutela.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai criteri di valutazione, ha ritenuto legittima la formalizzazione da parte della commissione di una scala qualitativa da 1 a 4, poiché funzionale a semplificare e rendere più efficiente l’esame di un numero elevato di proposte e idonea a circoscrivere, anziché ampliare, la discrezionalità valutativa. L’avviso consentiva una valutazione qualitativa del progetto, oltre al giudizio di idoneità o fattibilità. Il giudizio negativo sulla proposta della ricorrente è stato ritenuto concreto, coerente e logico, in quanto riferito alla completezza delle competenze della compagine e all’articolazione operativa del programma, senza mettere in discussione il valore dei singoli professionisti. La doglianza sulla disparità di trattamento è stata respinta perché i progetti esaminati successivamente non erano stati oggetto di riammissione o rivalutazione, ma erano stati inizialmente omessi per un errore materiale nella trasmissione alla commissione. I motivi relativi alla composizione della commissione sono stati respinti: la competenza dei commissari è stata ritenuta adeguata alle finalità della procedura, non essendo necessaria una competenza specialistica per ogni possibile settore progettuale; le regole proprie delle gare pubbliche e dei concorsi non erano applicabili alla procedura in esame. È stata inoltre esclusa la necessità che la commissione fosse nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche in ragione della rigida scansione temporale imposta dal decreto ministeriale applicabile. L’astensione di un componente in una specifica votazione non ha fatto venir meno il collegio perfetto, poiché tutti i componenti avevano partecipato alle sedute e l’astensione costituiva espressione della volontà del commissario. La successiva sottoscrizione dei verbali da parte di un commissario non è stata ritenuta invalidante, trattandosi il verbale della documentazione dell’attività collegiale e non di un atto collegiale in senso proprio. Anche la censura sulla tardiva ammissione di alcuni progetti è stata respinta, poiché si era trattato della correzione di un errore materiale del responsabile unico del progetto. La verbalizzazione è stata ritenuta completa, essendo riportati i voti per ciascun profilo, il giudizio complessivo, la relativa nota descrittiva e il voto di ciascun commissario. La domanda di accesso è stata dichiarata inammissibile perché esplorativa e diretta a un controllo generalizzato sull’operato amministrativo, privo di uno specifico interesse giuridicamente rilevante. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; la richiesta è stata ritenuta inammissibile perché esplorativa e diretta a un controllo generalizzato sull’operato amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento con riguardo allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • artt. 7 e 10 dell’avviso pubblico

    Interpretati nel senso che la commissione era chiamata a svolgere non soltanto una verifica di idoneità o fattibilità, ma anche una valutazione qualitativa dei progetti.

  • decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021

    La rigida scansione temporale prevista dal decreto ha imposto, secondo il TAR, la nomina della commissione entro il 30 settembre 2021, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti.

Massime di principio

  • In una procedura amministrativa di valutazione comparativa, la commissione può predeterminare criteri o scale qualitative di valutazione non analiticamente fissati dall’avviso quando tali strumenti siano coerenti con la lex specialis, funzionali all’organizzazione dell’istruttoria e diretti a circoscrivere la discrezionalità senza introdurre requisiti sostanziali nuovi.
  • Quando l’avviso prevede una valutazione qualitativa del progetto, il giudizio sintetico di non idoneità è legittimo se contiene una motivazione concreta, coerente e logicamente riferita ai parametri della procedura, anche senza una disamina analitica di ogni elemento della proposta.
  • La competenza dei componenti di una commissione valutativa deve essere apprezzata in rapporto all’oggetto complessivo della procedura e alle sue finalità; non è necessariamente richiesta una specializzazione settoriale corrispondente a ogni possibile contenuto delle proposte esaminate.
  • L’astensione di un componente su una specifica votazione non determina, di per sé, l’illegittimità della decisione o il venir meno del collegio perfetto quando tutti i componenti abbiano partecipato alle sedute e l’astensione costituisca espressione della volontà del commissario.
  • La correzione di un errore materiale con cui l’amministrazione abbia omesso di sottoporre alcune proposte alla commissione non integra una tardiva ammissione o una rivalutazione illegittima, purché sia finalizzata a ripristinare la regolarità dell’istruttoria.
  • È inammissibile la domanda di accesso volta all’ostensione indiscriminata di tutti gli atti o progetti valutati, quando non sia collegata a uno specifico interesse giuridicamente rilevante e si risolva in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccesso documentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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