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Ordinanza

Ordinanza n. 297/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia (a) nel ricorso introduttivo: - del provvedimento del segretario comunale prot. n. 0006406 di data 14 maggio 2026, con il quale è stata applicata all’associazione ricorrente la sanzione della sospensione temporanea dell’utilizzo dei campi da calcio del centro sportivo Olimpia fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 11 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 di data 22 dicembre 2025; - del provvedimento del segretario comunale di data 30 aprile 2026, che ha respinto la richiesta di utilizzo dei campi da calcio dall’8 al 14 maggio 2026, e ha invitato la ricorrente a riformulare la richiesta e a dichiarare di accettare le condizioni di utilizzo previste dalla deliberazione della giunta n. 19 di data 17 luglio 2025; (b) nei motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2026: - dei medesimi provvedimenti già impugnati, per ulteriori ragioni, unitamente a ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di utilizzo dei campi da calcio comunali e sospensione temporanea dell'utilizzo fino al 31 dicembre 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del segretario comunale del 30 aprile 2026, con cui era stata respinta la richiesta di utilizzare i campi da calcio del Centro Sportivo Olimpia dall'8 al 14 maggio 2026 e le era stato imposto di riformulare le future richieste accettando determinate condizioni di utilizzo, nonché il provvedimento del 14 maggio 2026, con cui era stata applicata la sanzione della sospensione temporanea dell'utilizzo degli impianti fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del regolamento comunale. Con motivi aggiunti l'associazione ha esteso il contenzioso alle regole di corretta gestione dell'impianto. La controversia riguardava, in particolare, la pretesa dell'associazione a una gestione che tenesse conto del ruolo di rilievo pubblicistico riconosciutole dal Comune in relazione alla promozione della pratica calcistica, della necessità di programmare gare e allenamenti per l'intera stagione e dei limiti alla subordinazione dell'utilizzo al pagamento delle tariffe e ad autorizzazioni caso per caso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, ritenendo inutile un'ulteriore pronuncia dopo i precedenti decreti monocratici, alla luce degli sviluppi intervenuti tra le parti. Il Comune aveva rilasciato un nulla-osta all'utilizzo dei campi, inizialmente subordinato al pagamento integrale delle somme pregresse e alla trasmissione del calendario delle attività. In camera di consiglio il Comune ha dichiarato la disponibilità a definire le pendenze economiche accettando la somma di 5.000 euro, da corrispondere entro il 20 agosto 2026, e ha riconosciuto che il nulla-osta comportava il superamento del provvedimento di sospensione del 14 maggio 2026. L'associazione ha accettato la proposta, impegnandosi a depositare il calendario della stagione successiva non appena comunicato dalla FIGC. Il Collegio ha inoltre ribadito, in termini interinali, che il riconoscimento del rilievo pubblicistico dell'associazione impone al Comune di agevolarne l'utilizzo degli impianti per l'intera stagione, pur consentendo la richiesta di tariffe ragionevoli e di atti autorizzativi; ove possibile, deve essere preferita un'autorizzazione unica stagionale. Dinieghi o modifiche delle assegnazioni sono ammissibili per esigenze di coordinamento, eventi di interesse pubblico o lavori, ma devono essere adottati con congruo anticipo, previa interlocuzione e mediante riparto equo dei disagi, salvaguardando le attività già programmate e i campionati in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile perché gli sviluppi successivi avevano reso inutile un'ulteriore pronuncia cautelare.

  • art. 11 del regolamento comunale dei campi da calcio

    Prevedeva la sanzione della sospensione temporanea dell'utilizzo dei campi da calcio, applicata all'associazione con il provvedimento del 14 maggio 2026.

  • deliberazione della giunta comunale n. 19 del 17 luglio 2025

    Ha riconosciuto alle associazioni sportive locali una posizione di rilievo pubblicistico fondata sull'interesse pubblico alla diffusione della pratica calcistica, vincolando gli uffici ad agevolare l'utilizzo degli impianti per la stagione sportiva.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione riconosce a un'associazione sportiva un ruolo di rilievo pubblicistico connesso alla promozione dello sport sul territorio, gli uffici devono agevolare l'utilizzo degli impianti comunali da parte dell'associazione per l'intera stagione sportiva, compatibilmente con le esigenze organizzative e di interesse pubblico.
  • L'utilizzo di un impianto sportivo comunale può essere subordinato al pagamento di tariffe da parte degli utilizzatori, purché il relativo costo non costituisca un ostacolo irragionevole o eccessivo alla finalità pubblica di promozione della pratica sportiva.
  • Quando l'attività sportiva richiede una programmazione stagionale di gare e allenamenti, è ragionevole preferire, ove possibile, un'autorizzazione unica per l'intera stagione, previa presentazione al Comune del calendario e delle fasce orarie richieste, anziché autorizzazioni caso per caso idonee a rendere aleatoria la programmazione.
  • Dinieghi o modifiche delle giornate e fasce orarie già assegnate possono essere giustificati da esigenze di coordinamento con altri utilizzatori, eventi di interesse pubblico o lavori di manutenzione, ma devono essere adottati con congruo anticipo e previa interlocuzione con l'associazione interessata; i disagi devono essere ripartiti equamente, salvaguardando per quanto possibile le attività già programmate e i campionati in corso.
  • La domanda cautelare diviene improcedibile quando, per effetto di atti o accordi sopravvenuti, un'ulteriore pronuncia cautelare risulta concretamente inutile.

Come è indicizzato

MaterieImpianti sportiviPatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiSportDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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