Sentenza n. 894/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento del 22 aprile 2025, notificato il 12 maggio 2025, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa ha rigettato l'istanza P-RG/L/N/2025/100404.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 22 aprile 2025, notificato il 12 maggio 2025, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa aveva respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ritenendola tardiva perché presentata dopo la scadenza del titolo. Dopo che il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TAR, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, sul presupposto che tale disposizione non stabilisca un termine perentorio per la presentazione dell'istanza. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica alla Regione Siciliana, quale amministrazione emanante l'atto, l'irricevibilità per tardività della notifica del ricorso originario e la genericità dei motivi. Ha inoltre evidenziato che il ricorso originario era stato notificato il 14 luglio 2025, oltre sessanta giorni dalla notificazione del diniego. Il ricorrente non ha replicato alle eccezioni processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica alla Regione Siciliana, ritenuta l'amministrazione che aveva adottato il provvedimento impugnato tramite lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa, articolazione territoriale del Dipartimento regionale del lavoro dotata di autonome funzioni nei procedimenti concernenti i lavoratori subordinati stranieri. Ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il ricorso di annullamento deve essere notificato all'amministrazione emanante; la mancata notifica determina un originario e assoluto difetto del contraddittorio. La notifica al Ministero dell'Interno non poteva sostituire quella alla Regione, né il giudice poteva esaminare questioni di difetto di attribuzione o incompetenza in assenza della rituale instaurazione del giudizio nei confronti dell'autorità emanante. È stato escluso l'errore scusabile, poiché l'amministrazione regionale risultava testualmente indicata nell'atto impugnato e non ricorreva alcuna obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto. Non era possibile rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., trattandosi di notifica radicalmente inesistente e non semplicemente nulla. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il rilievo di irricevibilità: il ricorso originario era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni e la translatio iudicii non consente di eludere le decadenze già maturate, dovendo essere rispettato il termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo. Le ulteriori questioni sulla genericità dei motivi e sulla procura alle liti sono state assorbite. Le spese sono state compensate. È stata respinta anche la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che non prevede un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per la definizione in rito.
art. 41 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato; l'omessa notifica determina l'inammissibilità per originario e assoluto difetto del contraddittorio.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, che renda difficoltoso l'esercizio della difesa.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione della notifica non è disposta quando la notifica sia radicalmente inesistente perché mai eseguita nei confronti dell'amministrazione necessaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
La translatio iudicii salva gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ma lascia ferme le preclusioni e le decadenze già maturate; non consente quindi di recuperare un ricorso originariamente proposto oltre il termine decadenziale.
art. 29 c.p.a.
Il ricorso di annullamento è soggetto al termine decadenziale di sessanta giorni, il cui mancato rispetto comporta l'irricevibilità.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
artt. 74, comma 2, e 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
L'inammissibilità del ricorso giustifica il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo di annullamento il ricorso deve essere notificato all'amministrazione cui è formalmente imputabile l'atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende parti necessarie se il provvedimento finale non è formalmente imputabile anche a esse.
- L'omessa notifica del ricorso all'amministrazione emanante determina un originario e assoluto difetto del contraddittorio e comporta l'inammissibilità del ricorso; la notifica a un'amministrazione diversa non consente di instaurare validamente il giudizio né di esaminare questioni di incompetenza o difetto di attribuzione.
- L'errore scusabile nel processo amministrativo è ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando l'amministrazione emanante sia chiaramente indicata nell'atto impugnato.
- La rinnovazione della notificazione prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a. presuppone una notificazione nulla, non una notificazione radicalmente inesistente perché mai eseguita nei confronti dell'amministrazione necessaria.
- La translatio iudicii non sana le decadenze già maturate e non consente di eludere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto amministrativo; gli effetti della domanda sono conservati soltanto nel rispetto delle preclusioni e decadenze applicabili.
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