Cassazione Penale, Sentenza n. 23841/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi alla legge sul diritto d'autore (art. 171-ter L. 633/1941), aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L'unico motivo di ricorso in Cassazione contestava il rigetto della richiesta di "non menzione" nel certificato penale (beneficio ex art. 175 c.p.) sostenendo violazione di legge (artt. 175 e 133 c.p.) e vizio motivazionale: secondo la difesa la Corte di appello aveva illegittimamente fondato il diniego sulla natura del reato, mentre il riconoscimento della non menzione deve essere valutato esclusivamente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha censurato l'uso della "natura del reato" quale motivo per negare la non menzione, ricordando che il beneficio ex art. 175 c.p. deve essere calibrato sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Tuttavia, verificata la presenza di un valido rapporto processuale e non essendo contestata la responsabilità, la Corte ha proceduto alla verifica preliminare delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) e ha constatato l'intervenuta estinzione del reato di ricettazione per prescrizione. Calcolata la prescrizione sulla base della pena massima edittale (8 anni per l'art. 648 c.p.), maggiorata di un quarto per effetto dell'interruzione ex art. 161 c.p., con decorrenza dal 3.10.2011, la prescrizione è maturata il 3.10.2021. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
Norme richiamate
art. 171-ter L. 633/1941
Riferita ai reati di contraffazione/abusiva riproduzione di opere musicali e cinematografiche; la Corte d'appello li aveva dichiarati estinti per prescrizione (tale declaratoria è stata confermata nel contesto valutato dalla Cassazione).
art. 648 c.p.
Delitto di ricettazione: indicato come reato per il quale è stata confermata la responsabilità in appello; la Cassazione ha calcolato la prescrizione sulla base della pena massima edittale prevista da questa norma (8 anni).
art. 175 c.p.
Istituto della "non menzione" nel certificato penale: la Corte precisa che il riconoscimento di tale beneficio va valutato in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non può essere negato con riferimento alla sola natura del reato.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dei benefici (personalità del condannato, vicende del fatto, esigenze di rieducazione e reinserimento sociale, gravità del fatto, ecc.): la Corte afferma che la non menzione deve essere valutata esclusivamente con riferimento a questi parametri.
art. 161 c.p.
Interruzione della prescrizione: ha determinato l'aumento del termine prescrizionale di un quarto, applicato al calcolo della prescrizione del reato di ricettazione a decorrere dalla data del perfezionamento del reato (3.10.2011).
art. 129 c.p.p.
Cause di non punibilità: la Corte ha effettuato la verifica preliminare delle cause di non punibilità, accertando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e disponendo l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Il beneficio della "non menzione" ex art. 175 c.p. deve essere valutato esclusivamente in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la natura del reato non è di per sé parametro legittimo per negare la non menzione.
- Quando in sede di ricorso in Cassazione si costituisce un valido rapporto processuale e non è contestata la responsabilità, la Corte può procedere direttamente alla verifica delle cause di non punibilità (es. prescrizione) e, se sussistenti, annullare la sentenza senza rinvio.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato a partire dalla data di perfezionamento del reato, tenendo conto della pena massima edittale prevista per il reato e degli effetti di interruzioni o sospensioni (es. maggiorazione di 1/4 per l'interruzione ex art. 161 c.p.).
- Se più capi di imputazione sono stati trattati separatamente (es. reati di diritto d'autore e ricettazione), va verificata la prescrizione separatamente per ciascun reato; il fatto che alcuni capi siano estinti non esclude la verifica di altri capi ancora pendenti.
- In una istanza di non menzione è più efficace fondare la richiesta sui profili personali e riabilitativi del soggetto (art. 133 c.p.) e sull'entità della pena inflitta piuttosto che sulla natura del reato.
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