Sentenza n. 383/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 17.4.2025, n. 432.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 17 aprile 2025, n. 432, relativa all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 17 aprile 2025, n. 432, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito fino al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle due annualità oggetto del giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, disponendo che provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso, una volta notificato il titolo esecutivo, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 112 c.p.a.
La decisione applica il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato, benché il testo non richiami espressamente l'articolo.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza contro la pubblica amministrazione inadempiente.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione l'attribuzione di una prestazione determinata e l'amministrazione non la esegue, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e indicare puntualmente le attività necessarie per dare attuazione al giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
- L'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione resistente, unitamente alla dimostrata mancata esecuzione del titolo giudiziale, consente l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
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