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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32777/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deducendo violazione di legge (art. 163 c.p. e art. 597, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione. Si assumeva che, essendo stata impugnante solo l'imputata, la Corte d'appello non poteva revocare il beneficio senza accertare che il giudice di primo grado avesse documentalmente conosciuto cause ostative ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., ossia che il beneficio fosse stato concesso in presenza di precedenti ostativi già noti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la revoca della sospensione condizionale, quando essa è stata concessa in presenza di cause ostative ex art. 164, comma 4, ha natura dichiarativa e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di appello, in linea con la disciplina dell'esecuzione (art. 674, comma 1-bis, c.p.p.). Le Sezioni Unite richiedono però che il giudice verifichi se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione; se non lo fossero e sono emerse successivamente (come nel caso in esame, per aggiornamento del certificato del casellario giudiziale), la revoca è legittima. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    reato ascritto alla ricorrente

    Norma che definisce il reato per il quale la condanna è stata pronunciata; non oggetto centrale del motivo di ricorso ma qualificazione del fatto.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice deve verificare la loro presenza al momento della concessione del beneficio.

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato la natura dichiarativa della revoca quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato; la Corte spiega che tale divieto va conciliato con le regole sull'esecuzione e sulla revoca del beneficio, con il limite della conoscenza documentale delle cause ostative.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale se rileva l'esistenza di cause ostative indicate dall'art. 168 c.p.; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto che questa disciplina giustifica la possibilità per il giudice di appello di rilevare la revoca anche in assenza di impugnazione del PM, purché le cause non fossero documentalmente note al giudice di primo grado.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (per la presunta violazione) ma non sviluppata come base decisiva nella motivazione della Cassazione; il ricorso sosteneva violazione di legge in relazione a questa disposizione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena, se basata su cause ostative previste dall'art. 164, comma 4, ha natura dichiarativa e può essere rilevata anche in sede d'appello, pur se il solo appellante è l'imputato, quando le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
  • Se al momento della concessione del beneficio il giudice di primo grado aveva annotato l'assenza di precedenti, ma successivamente emergono precedenti a seguito di aggiornamento del casellario, la revoca disposta in appello è legittima perché le cause ostative sono venute a conoscenza dopo la decisione di primo grado.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non impedisce automaticamente ogni peggioramento della posizione dell'imputato in appello: occorre valutare se il peggioramento costituisca mera constatazione di effetti giuridici derivanti da fatti documentalmente emersi dopo la pronuncia di primo grado.
  • Quando si sospetta che il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative, il rimedio ordinario rimane l'intervento del giudice dell'esecuzione (art. 674, comma 1-bis c.p.p.), il quale ha il potere di revocare previa verifica del fascicolo del giudizio.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare se le cause ostative fossero documentalmente conosciute al momento della concessione: se lo fossero, la mancata valutazione dovrebbe essere dedotta con l'impugnazione; se non lo erano e emergono dopo, la revoca è giustificata.

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