Cassazione Penale, Sentenza n. 51230/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Leandro Bennato per (a) detenzione, in concorso, di un quantitativo di cocaina non inferiore a Kg 107 e (b)-(d) tre sequestri di persona a scopo di estorsione. Due principali censure: 1) vizio di competenza e nullità per aver ritenuto che la richiesta di convalida del fermo e di misura cautelare fosse illegittima perché proposta dal Pubblico Ministero di Civitavecchia e non dalla Procura D.D.A. di Roma (art. 51, comma 3-bis c.p.p.), con conseguente nullità degli atti; 2) utilizzazione, nel decisum, delle dichiarazioni rese da Simona Schettino acquisite dalla Polizia giudiziaria in assenza delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p., essendo la dichiarante raggiunta da indizi di reità, con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la convalida del fermo e l'adozione della misura possano essere effettuate dal Giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito (richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.p.); tale competenza territoriale è compatibile con la disciplina speciale dell'art. 328 c.p.p. e con la giurisprudenza della Corte di legittimità, per cui la richiesta del P.M. di Civitavecchia era legittima in relazione alla convalida. Inoltre il provvedimento del giudice competente che dispone sulla misura è autonomo rispetto al provvedimento emesso da giudice ritenutosi incompetente e va valutato sulla base di una autonoma valutazione degli elementi. La Corte ha anche ricordato che l'attribuzione delle indagini ad un ufficio distrettuale ex art. 51 c.p.p. riguarda la legittimazione interna degli uffici e non costituisce di per sé vizio soggetto a sindacato in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico perché il ricorrente non ha spiegato l'incidenza che l'eventuale esclusione delle dichiarazioni di Schettino avrebbe avuto sulla solidità complessiva del quadro indiziario (prova di resistenza). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria disposti.
Norme richiamate
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Attribuisce funzioni inquirenti all'ufficio distrettuale per i reati elencati, ma secondo la Corte riguarda la legittimazione organizzativa degli uffici di Procura e non la competenza processuale; la sua violazione non determina automaticamente nullità impugnabile in cassazione.
art. 390 c.p.p.
Stabilisce la competenza del Giudice per le indagini preliminari del luogo dove è stato eseguito l'arresto o il fermo per la convalida; interpretato come deroga alla regola generale della competenza per territorio in materia di convalida del fermo.
art. 391 c.p.p.
Prevede la competenza del Giudice del luogo dell'arresto anche per le determinazioni sulle misure coercitive connesse; conferma la competenza funzionale nei casi di convalida e misure cautelari immediate.
art. 328 c.p.p.
Regola, in via generale, le attribuzioni del Giudice per le indagini preliminari per i reati indicati nell'art. 51; la Corte ha ritenuto che le norme su convalida/arresto rientrino nella clausola di salvaguardia rispetto a questa regola generale.
art. 63 c.p.p.
Norma sulle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; la Corte ha rilevato che l'eventuale illegittimità nell'acquisizione delle dichiarazioni richiede che sia dimostrata l'incidenza della loro esclusione sul complesso probatorio per essere valutata in cassazione.
art. 64 c.p.p.
Regolamenta le modalità di assunzione delle dichiarazioni; la corte ha ritenuto il motivo aspecifico per mancanza di indicazione sull'effetto della loro esclusione sulla prova di resistenza.
art. 27 c.p.p.
Richiamato in relazione all'autonomia del provvedimento del giudice che dispone la misura rispetto al precedente provvedimento emesso da giudice ritenutosi incompetente; il nuovo provvedimento è autonomo e soggetto a distinta valutazione.
art. 54‑quater c.p.p.
Citato quale strumento che consente, in determinate condizioni, la trasmissione degli atti all'ufficio del P.M. presso il giudice competente; usato per spiegare i rimedi interni tra uffici della Procura.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili: condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale norma nella sentenza.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La convalida dell'arresto o del fermo e le prime determinazioni sulle misure coercitive spettano al Giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito (competenza territoriale funzionale ex art. 390 e 391 c.p.p.).
- L'attribuzione delle indagini a un ufficio distrettuale (art. 51, comma 3‑bis) attiene alla legittimazione/organizzazione interna della Procura e non costituisce, di per sé, un vizio di competenza processuale idoneo ad annullare le decisioni giurisdizionali in sede di legittimità.
- Il provvedimento cautelare emesso dal giudice ritenuto competente è autonomo rispetto al precedente provvedimento adottato da giudice poi dichiarato incompetente e va valutato sulla base di una autonoma e distinta valutazione degli elementi a suo fondamento.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni acquisite illegittimamente) in cassazione deve dimostrare specificamente quale incidenza avrebbe l'eliminazione di tale elemento sulla solidità complessiva del quadro indiziario (prova di resistenza); la mera asserzione di illegittimità è aspecifica.
- Le controversie relative alla titolarità tra uffici di Procura sono in gran parte questioni organizzative interne; i rimedi e i trasferimenti di atti tra uffici hanno effetti soprattutto nelle relazioni interprocura e non sempre comportano nullità processuali impugnabili in Cassazione.
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