Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47342/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per porto ingiustificato di un coltello (coltello multiuso con lama di 8 cm) contestando: 1) l'esclusione del riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il danno arrecato era minimo (lesioni superficiali, senza ricovero), la successiva rinuncia alle pretese e le scuse avrebbero dovuto far rientrare il fatto nella particolare tenuità; 2) l'estinzione del reato per prescrizione, essendo intervenuta la prescrizione il 2 agosto 2024 rispetto alla data di consumazione del 2 agosto 2019.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, condividendo le valutazioni della Corte d'appello e del Tribunale: l'offesa alla pubblica incolumità derivante dal porto e concreto impiego di un coltello non può essere considerata particolarmente tenue nonostante la minima lesività verso la persona offesa e la condotta riparatoria successiva. Il secondo motivo (prescrizione) non è stato esaminato in quanto l'inammissibilità del ricorso impedisce la verifica, e la sentenza impugnata è passata in cosa giudicata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità richiede una valutazione basata sulle concrete modalità dell'illecito e sul disvalore complessivo; la condotta successiva dell'imputato può essere considerata ma non basta da sola a trasformare in particolarmente tenue un'offesa che al momento del fatto non lo era.

  • art. 4 legge n. 110 del 1974

    La contravvenzione sul porto di armi è volta a tutelare la pubblica incolumità; l'offesa a tale bene giuridico va valutata indipendentemente dalla gravità delle lesioni inflitte alla singola persona.

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri di cui all'art. 133, comma 1, sono richiamati per la valutazione complessiva dell'entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la motivazione deve considerare tali parametri nel giudizio di particolare tenuità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) - novellazione art. 131-bis

    La riforma ha esplicitato che anche la condotta successiva può assumere rilievo ai fini della particolare tenuità, ma il sindacato resta ancorato alle concrete modalità del fatto; la condotta successiva non può di per sé rendere tale l'offesa se non lo era al momento del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte che ha proposto ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto congruo il versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è decisiva la valutazione delle concrete modalità di realizzazione del reato e del relativo pericolo, non solo l'esito lesivo sulla singola persona.
  • La mera condotta riparatoria o le scuse successive non sono sufficienti, di per sé, a far rientrare automaticamente la fattispecie nella particolare tenuità se al momento del fatto l'offesa era significativa (es. porto e uso di arma).
  • Quando il fatto implica una potenziale offesa a beni giuridici diversi (es. integrità fisica della persona vs pubblica incolumità), ciascun bene va valutato autonomamente e può escludere l'applicabilità di attenuanti legate alla tenuità.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudizio impugnato acquista efficacia di cosa giudicata e non è possibile far valere eventi sopravvenuti (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata).
  • La motivazione del giudice di merito deve essere logicamente coerente e valutare i parametri previsti dagli artt. 131-bis e 133 c.p.; le corti di legittimità richiedono che tali argomentazioni siano esplicate sulle concrete modalità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo esclusione della colpa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.