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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 157/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario idroelettrico)

La controversia

La società concessionaria idroelettrica, succeduta a titolo particolare all’originaria attrice, aveva chiesto il risarcimento dei danni per la sottensione di acque del torrente Argentina, prelevate a fini potabili e utilizzate per alimentare il servizio idrico locale senza una concessione allora efficace, con dedotta diminuzione della capacità produttiva degli impianti idroelettrici. Il TRAP aveva riconosciuto il danno per i prelievi effettuati dal Comune tra novembre 2000 e dicembre 2001 e dalla società di gestione del servizio idrico da gennaio 2002 ad agosto 2006. Il Comune aveva presentato domanda di concessione in sanatoria nel 1999; la concessione fu rilasciata il 28 settembre 2006. Dopo la cassazione con rinvio della prima decisione d’appello, il TSAP accolse in parte gli appelli degli enti, ritenendo che, durante l’istruttoria della sanatoria, il prelievo potabile potesse proseguire e che non fosse stato provato un pregiudizio concreto alla produzione idroelettrica; dichiarò inoltre inammissibile l’appello incidentale della società subentrata. La ricorrente formulò quattro motivi: 1) violazione della disciplina delle concessioni idriche e dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 1999, perché la domanda di sanatoria non avrebbe potuto rendere lecito il prelievo né pregiudicare i diritti del concessionario anteriore; 2) mancato riconoscimento, in subordine, dell’indennizzo per la sottensione, sia per il periodo anteriore alla sanatoria sia per il futuro, e contestazione della qualificazione della domanda come esclusivamente risarcitoria e del rimedio indicato per l’omessa pronuncia; 3) difetto di motivazione e violazione del giudicato, anche in relazione alla prova del danno da sottensione e al danno in re ipsa; 4) illegittimo accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di restituzione delle somme già versate, perché nuova e non ritualmente proposta in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, respinto il primo e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo. Ha stabilito che, in pendenza dell’istruttoria per una concessione in sanatoria relativa a prelievi idropotabili, l’utilizzazione può proseguire e, alla luce della prevalenza dell’uso potabile, non integra illecito né fonda il correlato risarcimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non erano stati precisati in modo adeguato causa petendi e contenuto della domanda di indennizzo, sia perché l’omessa pronuncia del TRAP doveva essere contestata con ricorso per rettificazione davanti allo stesso tribunale, non con appello. Il terzo motivo è risultato inammissibile una volta esclusa la pertinenza della domanda risarcitoria nel regime applicabile. Il quarto motivo è stato accolto perché il divieto di nuove domande in appello è di ordine pubblico, rilevabile anche d’ufficio, e l’accettazione del contraddittorio non lo supera. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente all’accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra tutte le parti per la novità del principio sulla questione principale.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 152 del 1999

    Ne consegue che, in pendenza del procedimento istruttorio di tali domande di concessione in sanatoria, la previsione espressa secondo cui, in tali casi, “l’utilizzazione può proseguire”, deve essere interpretata come garanzia di legittima sottensione da parte delle comunità locali, con esclusione di ogni forma di illecito e del correlato obbligo risarcitorio, ai sensi della disciplina di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 45 e dell’art. 2043 c.c..

    Durante l’istruttoria di una domanda di concessione in sanatoria per prelievo idropotabile, la prosecuzione dell’utilizzazione è legittima e non genera illecito né obbligo risarcitorio, nel quadro della prevalenza dell’uso potabile.

  • art. 2, L. n. 36 del 1994

    In tema di concessioni di acque pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23, comma 6, il rilascio della concessione in sanatoria, richiesta per l’esistenza di un prelievo a fini idropotabili, va interpretato alla luce della L. n. 36 del 1994, art. 2, e dell’ivi previsto principio di prevalenza dell’uso potabile o per consumi umani delle acque pubbliche, rispetto ad ogni altro uso.

    L’uso potabile o per consumi umani delle acque pubbliche prevale sugli altri usi e orienta l’interpretazione della disciplina della concessione in sanatoria.

  • art. 45, R.D. n. 1775 del 1933

    Ne consegue che, in pendenza del procedimento istruttorio di tali domande di concessione in sanatoria, la previsione espressa secondo cui, in tali casi, “l’utilizzazione può proseguire”, deve essere interpretata come garanzia di legittima sottensione da parte delle comunità locali, con esclusione di ogni forma di illecito e del correlato obbligo risarcitorio, ai sensi della disciplina di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 45 e dell’art. 2043 c.c..

    La disciplina dell’indennizzo per sottensione tra concessioni non fonda il risarcimento quando, nel regime dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 1999, il prelievo idropotabile può legittimamente proseguire durante l’istruttoria della sanatoria.

  • art. 2043 c.c.

    Ne consegue che, in pendenza del procedimento istruttorio di tali domande di concessione in sanatoria, la previsione espressa secondo cui, in tali casi, “l’utilizzazione può proseguire”, deve essere interpretata come garanzia di legittima sottensione da parte delle comunità locali, con esclusione di ogni forma di illecito e del correlato obbligo risarcitorio, ai sensi della disciplina di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 45 e dell’art. 2043 c.c..

    In assenza di illecito, il prelievo idropotabile che può proseguire durante l’istruttoria della concessione in sanatoria non dà luogo a responsabilità aquiliana e al relativo obbligo risarcitorio.

  • art. 204, R.D. n. 1775 del 1933

    In tema di impugnazioni, avverso l’omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l’appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto innanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (t. u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie”.

    L’omessa pronuncia del TRAP va fatta valere con il ricorso per rettificazione davanti allo stesso tribunale, nei casi previsti dall’art. 204, e non mediante appello.

  • art. 517, codice di rito del 1865

    In tema di impugnazioni, avverso l’omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l’appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto innanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (t. u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie”.

    I casi storici di rettificazione richiamati comprendono, tra gli altri, l’omessa pronuncia su un capo della domanda e le disposizioni contraddittorie; per tali vizi il rimedio è la rettificazione davanti al giudice che ha pronunciato.

  • art. 208, R.D. n. 1775 del 1933

    Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso pronuncia del tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nel R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, le regole del codice di procedura civile e, dovendo detto rinvio intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l’appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012.

    Il rinvio dell’art. 208 al codice di procedura civile è formale e dinamico: le regole processuali vigenti sull’appello, compresi i requisiti dell’art. 342 c.p.c., si applicano al giudizio davanti al TSAP.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio.

    Il divieto di nuove domande in appello tutela un interesse pubblicistico, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità e non è superato dall’accettazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle concessioni di acque pubbliche, la disciplina della concessione in sanatoria per prelievi idropotabili va interpretata insieme al principio di prevalenza dell’uso potabile o per consumi umani rispetto agli altri usi. Durante l’istruttoria della domanda di sanatoria, la prosecuzione del prelievo prevista dalla legge costituisce sottensione legittima e non dà luogo a illecito né al correlato obbligo risarcitorio.
  • L’omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche deve essere impugnata con ricorso per rettificazione davanti allo stesso tribunale, secondo il rinvio dell’art. 204 del R.D. n. 1775 del 1933 ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865; non è rimediabile con l’appello in forza del principio devolutivo.
  • Il divieto di proporre domande nuove in appello è posto a tutela di un interesse pubblicistico: la sua violazione è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità e l’accettazione del contraddittorio non rende ammissibile la domanda nuova.
  • Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo, la parte deve indicare gli elementi identificativi del fatto processuale, precisare dove e come esso sia stato dedotto e illustrare la soluzione corretta alternativa a quella adottata; la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente negli atti i documenti necessari alla verifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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