Sentenza n. 8548/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Direzione A1400A - SANITA' E WELFARE della Regione Piemonte (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; - deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti, la circolare ministeriale, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali e gli atti delle aziende sanitarie relativi alla certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato e documentato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando entro il termine previsto il 25% dell'importo originariamente addebitato e chiedendo la definizione del giudizio ai sensi della nuova disciplina, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il versamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingua l'obbligazione dell'impresa per le annualità 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Tale effetto ha fatto venir meno il potere del giudice di pronunciarsi sia sull'annullamento degli atti impugnati sia sul mero accertamento dei rapporti tra le parti. Il giudice ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sopravvenuto consente di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione dell'impresa per le annualità interessate e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali
Nel caso concreto il TAR ha ritenuto applicabile l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non la cessazione della materia del contendere, perché il beneficio conseguito mediante il pagamento ridotto era diverso da quello originariamente perseguito con l'impugnazione.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È la disciplina richiamata quale base degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità oggetto della controversia.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo di definizione e rispetto ai quali erano stati proposti i ricorsi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe con riguardo alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione amministrativa mediante il pagamento di una quota ridotta e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa alla medesima obbligazione, il ricorso originariamente proposto per ottenere l'annullamento degli atti impositivi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adesione a un meccanismo legislativo di definizione non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: se il beneficio conseguito è diverso da quello perseguito con la domanda originaria, ricorre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina di definizione estingue l'obbligazione sostanziale e impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito dell'impugnazione o di procedere a un mero accertamento dei rapporti tra le parti.
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