Sentenza n. 484/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Siculiana su un’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 9 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 9 ottobre 2025 relativa agli atti concernenti uno stabilimento balneare e i titoli edilizi e paesaggistici connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante con quello interessato da una struttura stagionale per la fruizione del mare, aveva chiesto al Comune di Siculiana e alla Soprintendenza di Agrigento copia di un provvedimento della Soprintendenza, della richiesta di accertamento di conformità presentata dalla ditta interessata e di ogni ulteriore atto o provvedimento relativo allo stabilimento. La Soprintendenza aveva evaso tempestivamente la richiesta, mentre il Comune era rimasto silente oltre il termine previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la documentazione fosse necessaria e strumentale alla difesa nel giudizio già instaurato contro l’inerzia amministrativa e alla valutazione di ulteriori iniziative giudiziali o stragiudiziali. La legittimazione all’accesso è stata inoltre fondata sulla vicinitas e sull’interesse a verificare la legittimità dei titoli e la conformità delle opere realizzate al progetto assentito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il Comune non aveva riscontrato l’istanza di accesso. Ha riconosciuto alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la contiguità del fondo alla proprietà interessata dalle opere attribuisce la vicinitas e consente di verificare la legittimità dei titoli abilitativi e la conformità delle opere realizzate. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente il rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela della posizione giuridica della ricorrente, interpretando tale nesso in senso ampio: l’accesso può essere funzionale tanto alla difesa giudiziale quanto a iniziative stragiudiziali e non richiede che i documenti costituiscano prova diretta della lesione. Non sono state ravvisate ragioni ostative all’ostensione. Il Comune è stato onerato di consegnare tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, attivabile su richiesta della ricorrente, con ulteriore termine di trenta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti della Soprintendenza e dichiarate non ripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
eventuale silenzio-diniego sull’istanza di accesso
Il mancato riscontro dell’amministrazione nel termine previsto determina il silenzio impugnato dalla richiedente.
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
eventuale interesse giuridicamente rilevante del richiedente
L’accesso presuppone un interesse giuridicamente tutelato e un rapporto di strumentalità con i documenti richiesti; non è necessario che l’interessato dimostri in anticipo la fondatezza della futura domanda giudiziale.
art. 39 d.P.R. n. 380/2001
La norma è richiamata nell’istanza con cui la ricorrente aveva chiesto alle amministrazioni l’attivazione dei poteri sanzionatori e repressivi, ma non costituisce il fondamento diretto della decisione sull’accesso.
art. 36-bis d.l. n. 69/2024, convertito in l. n. 105/2024
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di accertamento di conformità presentata dalla ditta, della quale la ricorrente chiedeva copia.
art. 25 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante con l’area interessata da opere edilizie o da attività assentite dispone, in ragione della vicinitas, di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del relativo procedimento, al fine di verificare la legittimità dei titoli e la conformità delle opere al progetto autorizzato.
- Il rapporto di strumentalità tra l’interesse giuridicamente rilevante e la documentazione richiesta deve essere interpretato in senso ampio: è sufficiente che i documenti siano genericamente utili alla tutela della posizione giuridica dell’istante, senza che debbano costituire prova diretta della lesione.
- L’accesso documentale è garantito quando sia funzionale a qualunque forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettiva proposizione di un’azione giudiziaria.
- Nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione la consegna della documentazione richiesta e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
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