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Sentenza

Sentenza n. 8302/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Civile, n. 3560/2025, pubblicata in data 08/03/2025.

Giustizia amministrativa202602365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione resistente ha provveduto, successivamente alla proposizione del ricorso, all'esecuzione della pronuncia oggetto di ottemperanza. Ha comunque posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base del principio della soccombenza virtuale, quantificandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza civile che aveva riconosciuto alla Regione Piemonte il diritto di accedere e consultare gratuitamente la banca dati della Motorizzazione civile e ordinato al Ministero di consegnare i dati senza oneri

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (regione)

La controversia

La Regione Piemonte ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Civile, n. 3560/2025, che aveva accertato il suo diritto di accedere e consultare gratuitamente la banca dati della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ordinando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di consegnare i dati senza oneri a carico della Regione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito la sentenza, come dichiarato dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'esecuzione della sentenza.

  • art. 50 Codice dell'Amministrazione Digitale

    Costituiva il fondamento del diritto di accesso e consultazione gratuita della banca dati della Motorizzazione civile riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente la pronuncia dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione della pronuncia non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAmministrazione digitale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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