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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47355/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato la resipiscenza sottesa alla collaborazione con la giustizia e i profili soggettivi della stessa, distinti dall'attenuante speciale già accordata (art. 416-bis.1, terzo comma), la quale si baserebbe secondo il ricorrente solo su elementi oggettivi della collaborazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di assise di appello avesse compiutamente e argomentatamente valutato il motivo, affermando che per concedere le attenuanti generiche a un collaboratore di giustizia è necessario riscontrare elementi positivi ulteriori e distinti dalla collaborazione e dalla resipiscenza già premiate a livello sanzionatorio; tali elementi non sono emersi nel caso. La decisione di merito è stata ritenuta non arbitraria e non illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata respinta la domanda della parte civile di rifusione delle spese di giudizio (intervento non consentito nel giudizio di cassazione se riguarda solo il trattamento sanzionatorio). Rimangono confermate le statuizioni di condanna di merito (riconoscimento di responsabilità per omicidio in concorso e pena di 8 anni, con riconoscimento dell'attenuante speciale ai sensi dell'art. 416-bis.1, terzo comma).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    Norma che disciplina l'attenuante speciale per la collaborazione con la giustizia: nel caso è stata riconosciuta, ma la Corte ha ritenuto che il suo riconoscimento non esaurisca automaticamente la valutazione per le attenuanti generiche, le quali richiedono ulteriori elementi positivi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in forma scritta (procedimento per l'esame del ricorso di cassazione).

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e altre)

    Principio interpretativo secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione e alla resipiscenza, elementi non rilevabili automaticamente con l'attenuante speciale.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018 e Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012)

    Principio secondo cui l'intervento della parte civile in cassazione non è consentito quando il ricorso riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio; di conseguenza le spese dell'intervento non possono essere poste a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di un'attenuante speciale per collaborazione (art. 416-bis.1) non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti generiche: queste ultime richiedono elementi ulteriori e distinti rispetto alla mera collaborazione e alla resipiscenza.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento degli elementi favorevoli per le attenuanti generiche; la Corte di cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione.
  • Nei reati di particolare gravità e con forte intensità di dolo (es. omicidio a sfondo mafioso) la gravità del fatto può prevalere nel bilanciamento che porta all'esclusione o alla limitazione delle attenuanti generiche.
  • Il ricorso per cassazione limitato a questioni di trattamento sanzionatorio può essere dichiarato inammissibile se si ripropongono censure già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice territoriale.
  • La parte civile non può efficacemente intervenire in Cassazione quando il motivo di impugnazione riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio; in tal caso non sono a carico dell'imputato le spese relative all'intervento della parte civile.
  • Quando un ricorso è manifestamente infondato la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

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