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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36110/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vigilanza privata: il tribunale aveva condannato la società di vigilanza a corrispondere alla cliente un risarcimento di 8.000 euro per non corretta esecuzione del contratto. In appello la somma era stata ridotta a 48,59 euro; questa Corte, con precedente cassazione, aveva ritenuto che l’entità irrisoria del risarcimento pattuito come clausola penale potesse integrare un aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità ex art. 1229 c.c. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha rideterminato il risarcimento in 3.321,29 euro e ha dichiarato inammissibile la domanda della società di vigilanza volta a ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. La ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: 1) error in procedendo e violazione di norme processuali, sostenendo che in precedenza non vi fosse stata omessa pronuncia sulla domanda restitutoria della controparte e che si fosse formato un giudicato implicito o di rito preclusivo della riproposizione della domanda nel rinvio; 2) violazione delle stesse norme e dell’art. 111, comma 2, Cost., deducendo che il giudicato di mero rito non impedirebbe, in altro giudizio, la domanda restitutoria, e chiedendo il ripristino integrale della liquidazione originaria di 8.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, quando una sentenza d’appello riforma quella di primo grado, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione riformata non richiede necessariamente una precedente statuizione espressa: la parte che ha pagato può far valere la restituzione in sede di gravame o con autonomo giudizio. Se il giudice dell’impugnazione omette di pronunciare sulla domanda restitutoria, la mancata impugnazione di tale omissione non determina giudicato sostanziale, ma solo un eventuale giudicato di rito; la domanda resta quindi riproponibile in separato giudizio e, nel caso concreto, era legittimamente proponibile nel giudizio di rinvio. Ne consegue che la corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla nel merito anziché dichiararla inammissibile per preteso giudicato di rito. Nonostante ciò, poiché il ricorso della danneggiata mirava a sostenere la tesi opposta e a far dichiarare preclusa la domanda restitutoria della controparte, è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1229 c.c.

    L’irrisorietà del risarcimento preventivamente fissato come clausola penale può essere sintomatica di un aggiramento del divieto di limitare preventivamente la responsabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sul dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel quadro del vizio di motivazione/struttura della sentenza dedotto nel ricorso.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato formale/sostanziale invocato dalla ricorrente.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa acquiescenza o preclusione derivante dalla mancata impugnazione.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza di primo grado comporta l’inefficacia degli atti di esecuzione e il correlativo obbligo restitutorio, ma la relativa domanda deve essere espressamente proposta o può essere riproposta in altra sede.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del giudizio di rinvio e dei limiti della domanda riproponibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del primo motivo, qualificato come error in procedendo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione dei provvedimenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata non necessita, per esistere, di una pronuncia espressa del giudice di appello: la parte può farla valere in sede di impugnazione oppure in un autonomo giudizio.
  • L’omessa pronuncia del giudice su una domanda determina, di regola, solo un giudicato di rito e non un giudicato sostanziale sulla pretesa; la domanda resta quindi riproponibile, salvo i possibili profili di prescrizione.
  • Nel giudizio di rinvio la domanda restitutoria connessa alla riforma della sentenza di primo grado può essere esaminata dal giudice, perché la parte che ha eseguito la sentenza riformata è titolare di una pretesa restitutoria autonoma e processualmente proponibile.
  • L’effetto espansivo della riforma della sentenza presuppone l’esistenza della decisione riformata e viene meno se la sentenza d’appello è a sua volta cassata: la pretesa restitutoria va allora valutata alla luce del nuovo assetto processuale.
  • La mancata impugnazione di una sentenza che abbia omesso di pronunciare su una domanda non equivale a rinuncia sostanziale alla pretesa, ma soltanto a una rinuncia processuale alla contestazione di quel vizio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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