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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25270/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere la convalida dello sfratto per morosità relativo a due immobili siti in Siracusa, oltre al pagamento dei canoni asseritamente scaduti e non corrisposti per il periodo maggio 2013-febbraio 2014. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto esistente un contratto di locazione ad uso diverso, dichiarandone la risoluzione per inadempimento e condannando i conduttori al rilascio e al pagamento dei canoni e delle spese di registrazione. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione, rigettando le domande della parte attrice. La ricorrente per cassazione ha proposto tredici motivi: ha lamentato anzitutto la nullità della sentenza d'appello per la partecipazione di un giudice onorario al collegio; ha poi dedotto violazioni in tema di onere della prova, di valutazione delle risultanze istruttorie, di mancata considerazione della non contestazione di alcuni pagamenti, di errata ricostruzione degli elementi costitutivi del contratto di locazione, di omesso esame di testimonianze e di fatti decisivi, di mancata motivazione sulla tesi del comodato, di irrilevanza della registrazione del preteso contratto verbale, di omessa pronuncia sul rilascio e sull'indennità di occupazione, di omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello e sull'uso di note difensive, di irregolarità nell'assunzione della prova testimoniale e di pronuncia ultra/extra petita per avere la Corte d'appello accolto un motivo non proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato i tredici motivi e li ha ritenuti, a seconda dei casi, infondati o inammissibili. Ha escluso l'illegittimità del collegio d'appello per la presenza del giudice ausiliario, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021. Ha affermato che la deduzione del comodato da parte dei convenuti non esonerava la parte attrice dall'onere di provare la locazione, poiché il comodato integra un fatto impeditivo ulteriore e, in difetto di domanda riconvenzionale di accertamento del comodato, non poteva pretendersi una diversa decisione. Ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale istruttorio o non rispettavano gli oneri di specificità e localizzazione degli atti processuali. Ha ritenuto non decisiva la censura sulla registrazione del contratto, perché la registrazione non prova da sola la stipulazione del rapporto quando questa sia contestata. Ha infine giudicato non fondata la doglianza sulla mancata pronuncia relativa al rilascio e all'indennità di occupazione, osservando che, mancata una specifica domanda riconvenzionale o un diverso petitum, la Corte d'appello non era tenuta a provvedere su tali profili. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese di legittimità perché gli intimati non hanno svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il contratto di locazione resta a carico di chi agisce per farlo valere; la deduzione del comodato non trasferisce tale onere sulla controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di non contestazione deve essere specifica e correttamente localizzata; non può essere dedotta in modo generico.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente, in cassazione, una nuova valutazione del merito della prova se la doglianza mira solo a contestare l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non ricorre quando la censura mira solo a una diversa lettura delle prove o a sindacare la valutazione di merito.

  • art. 1571 c.c.

    Evocato per la disciplina della locazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché mancava la prova del contratto.

  • art. 1574, comma 1, n. 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricostruire il contratto di locazione; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1596, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di locazione; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 1597, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rinnovo o prosecuzione del rapporto locatizio; la censura è stata respinta.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse errori di diritto.

  • artt. 27 e 28 L. 392/1978

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro della locazione ad uso diverso; la Corte non ha accolto le doglianze.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati i parametri di impugnazione invocati; la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito o privi di specificità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro del minimo contenuto motivazionale, ma la Corte ha escluso la nullità dedotta.

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa nullità della sentenza per composizione del collegio; la censura è stata respinta.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato nella questione sulla composizione del collegio con giudice ausiliario, respinta alla luce della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 102 Cost. nella questione sulla legittimità dei giudici ausiliari nel collegio.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per omessa pronuncia e per ultra/extra petita; la Corte ha escluso i vizi dedotti perché la decisione di merito non aveva oltrepassato i limiti del petitum.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in tema di contraddittorio e omessa pronuncia sulle eccezioni processuali.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi per difetto di specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei fatti processuali rilevanti.

  • artt. 253 e 257 c.p.c.

    Richiamati per la prova testimoniale; la censura è stata respinta perché la parte avrebbe dovuto sollecitare in udienza i chiarimenti al teste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 41/2021

    Ha escluso l'illegittimità costituzionale della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello, nei limiti indicati dalla stessa pronuncia.

  • Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014

    Richiamate per ribadire i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e sulla ricostruzione del fatto.

  • Cass. n. 34156/2019

    Richiamata per precisare che la registrazione tardiva può avere effetti sananti in ipotesi diverse, cioè quando l'esistenza del rapporto non sia contestata.

  • Cass. Sez. Un. n. 17931/2013

    Richiamata sul principio di conversione/riqualificazione del motivo di ricorso in base al contenuto sostanziale della censura.

Massime di principio

  • Chi agisce per ottenere rilascio e canoni fondandosi su una locazione deve provare l'esistenza del contratto, anche se il convenuto allega un comodato; la sola eccezione di comodato non esonera l'attore dalla prova del rapporto locatizio.
  • L'allegazione di un comodato costituisce un fatto impeditivo ulteriore e, se si vuole ottenerne l'accertamento con efficacia di giudicato, è necessaria una domanda riconvenzionale specifica: la mera eccezione non basta a imporre al giudice una pronuncia di accertamento positivo.
  • La registrazione di un preteso contratto verbale non è di per sé prova della sua effettiva stipulazione quando la conclusione del contratto sia contestata in giudizio.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale in richieste di nuova valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi.
  • Le doglianze fondate sulla non contestazione o sull'omessa pronuncia devono essere formulate con rigorosa specificità, indicando dove e come il fatto o l'eccezione siano stati dedotti nei precedenti gradi e riproducendo gli atti processuali rilevanti.
  • L'omessa pronuncia integra vizio denunciabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; il mancato esame di questioni puramente processuali non determina di per sé tale vizio.
  • Una censura di ultra o extra petita è infondata se la decisione si limita a riformare la sentenza di primo grado nei limiti delle domande effettivamente proposte e delle conseguenze processuali della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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