Sentenza n. 675/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20.6.2025, nelle parti in cui prescrive l’identificazione degli animali tramite transponder a bolo endoruminale e la registrazione in Banca Dati Nazionale con lo status di “non DPA”; dispone il divieto di movimentazione degli animali, salvo che verso le collezioni faunistiche e gli stabilimenti con orientamento “non DPA”, previa autorizzazione dell’autorità competente; ordina la castrazione dei maschi presenti nel gregge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’ASL che prescriveva l’identificazione di sette ovini mediante transponder a bolo endoruminale, la registrazione come animali non destinati alla produzione di alimenti, la limitazione della movimentazione e la castrazione dei maschi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario di animali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ASL, revocato il precedente ordine di abbattimento, aveva disposto per sette pecore e capre l’identificazione mediante transponder a bolo endoruminale, la registrazione nella Banca Dati Nazionale con status “non DPA”, il divieto di movimentazione salvo trasferimento verso collezioni faunistiche o stabilimenti con orientamento “non DPA”, previa autorizzazione dell’autorità competente, nonché la castrazione dei maschi. Ha dedotto che gli animali erano detenuti come animali da compagnia e non per allevamento o produzione alimentare, che erano in buone condizioni igienico-sanitarie e risultati negativi alla brucellosi. Ha denunciato difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo di avere già separato maschi e femmine per evitare la riproduzione e che gli animali erano già stati identificati con marche auricolari. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 15 d.lgs. 134/2022 e della nota ministeriale del 9 luglio 2024, per mancato previo controllo ufficiale, già avvenuta identificazione e assenza di accordo con il proprietario. Quanto alla castrazione, ha sostenuto che nessuna norma la imponesse, che il d.lgs. 146/2001 la prevedesse al più come facoltà e che la misura fosse lesiva del benessere animale, non necessaria né proporzionata, in quanto la riproduzione poteva essere impedita mediante separazione fisica dei capi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla prescrizione di identificazione mediante transponder, poiché nelle more l’ASL aveva iscritto d’ufficio gli animali nella Banca Dati Nazionale come collezione faunistica diversa da giardino zoologico, con orientamento “non DPA”, e il ricorrente aveva applicato i transponder. Il Collegio ha comunque ritenuto legittima tale prescrizione: gli ovicaprini non rientrano tra le specie di animali d’affezione contemplate dagli allegati ai regolamenti UE richiamati e, anche se detenuti per compagnia ed esclusi dalla filiera alimentare, restano soggetti alle regole di identificazione e registrazione proprie delle specie ovina e caprina. I soli marchi auricolari erano insufficienti, essendo emersa, nei controlli del dicembre 2024, l’assenza di elementi di tracciabilità dalla nascita. La misura prescinde dallo stato di salute degli animali e non richiede il consenso del proprietario. È stata ritenuta legittima anche la limitazione degli spostamenti, poiché la normativa applicabile alle collezioni faunistiche e agli stabilimenti “non DPA” consente la movimentazione soltanto verso strutture analoghe e previa validazione dei documenti da parte dell’ASL. Il ricorso è stato invece accolto quanto all’ordine di castrazione: la legge non impone la sterilizzazione e la documentazione sul benessere animale valorizza, quale situazione ottimale, l’integrità dei capi; inoltre, nel caso concreto, la riproduzione poteva essere evitata mediante la separazione fisica dei sei maschi dall’unica femmina. La prescrizione è stata quindi annullata. Il TAR ha disposto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione di una specifica espressione offensiva contenuta nella memoria del ricorrente, ritenuta denigratoria e avulsa dalla materia controversa, lasciando invece inalterate le altre espressioni contestate perché collegate alla lite. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell’ASL.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale disciplina dell’identificazione e registrazione degli animali; il TAR ha ritenuto legittima l’imposizione del transponder alla luce delle regole applicabili agli ovicaprini.
art. 4, comma 1, circolare del Ministero della Salute del 9 luglio 2024
Consente di prescrivere l’identificazione e la registrazione degli animali con status “non DPA” quando, a seguito dei controlli, manchino elementi sufficienti per la tracciabilità dalla nascita.
art. 4, comma 2, circolare del Ministero della Salute del 9 luglio 2024
Assoggetta gli animali identificati alle disposizioni sulle movimentazioni da e verso collezioni faunistiche e stabilimenti con orientamento “non DPA”.
art. 3.3.2 del Manuale Operativo “I&R”, allegato 1 al D.M. 7 marzo 2023
Prevede, per gli ovini e i caprini, l’identificazione mediante microchip transponder nello stomaco e marca auricolare.
art. 2.4, punto 12, commi 5 e 6, del Manuale Operativo “I&R”
Prevede che la movimentazione da collezioni faunistiche avvenga verso strutture analoghe, previa validazione dei documenti di accompagnamento da parte dell’ASL.
Consente la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive prive di rapporto con la materia controversa e caratterizzate da intento meramente denigratorio.
art. 13 TFUE
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della tutela del benessere animale, ma non conduce all’annullamento delle prescrizioni di identificazione e movimentazione; la prescrizione di castrazione è stata annullata per mancanza di necessità, essendo praticabile la separazione fisica dei sessi.
art. 9 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del benessere animale.
Massime di principio
- Gli ovicaprini non rientrano tra le specie di animali d’affezione individuate dalla normativa europea richiamata e, pertanto, anche quando siano detenuti esclusivamente per compagnia e non destinati alla produzione alimentare, restano soggetti agli obblighi di identificazione e registrazione previsti per la specie ovina e caprina.
- Quando i controlli ufficiali evidenziano l’assenza di elementi sufficienti per la tracciabilità degli ovicaprini dalla nascita, l’autorità sanitaria può imporre l’identificazione mediante transponder e la registrazione con status “non DPA”, senza che rilevino, in senso contrario, la buona salute degli animali, la loro destinazione non alimentare o il consenso del proprietario.
- La sola apposizione di una marca auricolare non è sufficiente a regolarizzare l’identificazione degli ovicaprini quando la disciplina applicabile richiede anche il posizionamento di un microchip transponder e risultino carenti gli elementi di tracciabilità dalla nascita.
- Le limitazioni alla movimentazione degli animali registrati come appartenenti a collezioni faunistiche con orientamento “non DPA” sono legittime se conformi alla disciplina che consente il trasferimento solo verso strutture analoghe e previa validazione della documentazione da parte dell’autorità sanitaria competente.
- Una misura incidente sull’integrità fisica degli animali, quale la castrazione, non può essere imposta in assenza di una specifica base normativa e di una concreta necessità; se la finalità perseguita, come l’evitare la riproduzione, può essere raggiunta mediante la separazione fisica dei sessi, la castrazione risulta non necessaria e deve essere annullata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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