Sentenza n. 779/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato nascente dalla sentenza n. 1748/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1468/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 25/06/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con particolare riguardo agli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato. Nelle more del giudizio il Ministero ha corrisposto la sorte capitale dovuta in esecuzione del giudicato, sicché il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda limitatamente agli interessi legali, da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in sostanza, l'adozione delle misure necessarie a garantire l'adempimento integrale del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché essa era stata corrisposta dopo la proposizione del ricorso. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza riguardante gli interessi legali, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare gli interessi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato, poiché aveva adempiuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza finalizzato a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa soddisfatta dall'amministrazione nelle more del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento parziale dell'amministrazione sopravvenuto alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere soltanto per la parte della statuizione giudiziale già eseguita; il giudizio prosegue per le obbligazioni rimaste inadempiute.
- L'esecuzione della sorte capitale riconosciuta da un giudicato non esaurisce l'obbligo di adempimento quando il titolo comprende anche gli interessi legali maturati fino al saldo; il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento di tali accessori entro un termine determinato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere sostitutivo di adottare gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
- L'adempimento solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che restano a suo carico in ragione della necessità del giudizio di ottemperanza.
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