Sentenza n. 749/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione del-OMISSIS-Protocollo n. -OMISSIS- notificata in pari data a mezzo pec, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico -OMISSIS- con la quale è stata rigettata l'istanza di proroga di mesi 3 per la stipula della Convenzione del -OMISSIS-.-OMISSIS-; - nonché di ogni atto e/o provvedimento agli stessi prodromico, presupposto, collegato e/o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della proroga di tre mesi del termine per la stipula della convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la richiesta di proroga del termine per sottoscrivere una convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione, chiedendone l’annullamento. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità della clausola dell’art. 13, comma 6, della bozza di convenzione, che estendeva la fideiussione a tutte le obbligazioni patrimoniali, anche indirette, connesse all’attuazione della convenzione, nonché a determinate sanzioni e danni. Secondo la ricorrente, si sarebbe trattato di una garanzia omnibus relativa a obbligazioni future indeterminate e illimitate, in violazione dell’art. 1938 c.c. In secondo luogo, ha censurato il diniego della proroga, sostenendo che essa fosse necessaria per consentire la modifica della convenzione e il reperimento di una fideiussione conforme, anche alla luce di rassicurazioni verbali del Sindaco circa la non operatività della clausola contestata. In terzo luogo, ha dedotto difetto e contraddittorietà della motivazione, poiché il provvedimento avrebbe richiamato obbligazioni non adempiute senza specificarle e avrebbe menzionato debiti IMU e TASI contestati o in corso di rielaborazione. In quarto luogo, ha denunciato disparità di trattamento rispetto a un altro lottizzante, al quale sarebbero state concesse quattro proroghe. La ricorrente ha inoltre chiesto, in sede di discussione, di essere rimessa in termini per produrre documentazione relativa all’annullamento del debito IMU.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha preliminarmente respinto la richiesta del Comune di cancellare le espressioni ritenute offensive, rilevando che esse erano collegate all’esercizio della difesa e non risultavano meramente ingiuriose o estranee alla controversia. Ha negato la rimessione in termini per la produzione della documentazione sull’IMU, poiché il provvedimento era plurimotivato e l’eventuale venir meno del debito IMU non avrebbe inciso sulle ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego; inoltre, il provvedimento richiamava anche un debito TASI. Nel merito, ha ritenuto valida la clausola fideiussoria: l’importo delle obbligazioni del proponente era quantificato in euro 482.613,61 dal computo metrico estimativo e la garanzia era prevista per un importo non inferiore al 100% di tale valore. L’estensione alle obbligazioni patrimoniali connesse all’attuazione della convenzione non rendeva la garanzia indeterminata, perché essa restava circoscritta allo specifico intervento edificatorio, definito dal computo metrico e dalla convenzione. La clausola, pertanto, risultava ancorata a un importo di riferimento e a obbligazioni giuridicamente determinate; inoltre, il testo della convenzione era stato concordato con il legale della ricorrente. Quanto alla proroga, il Comune aveva legittimamente rilevato la non conformità delle bozze di polizza trasmesse, prive della garanzia richiesta dalla clausola contestata. Le difficoltà delle compagnie assicurative nel rilasciare la polizza e le asserite rassicurazioni verbali del Sindaco non costituivano ragioni sufficienti per imporre la proroga, anche perché non risultavano provate e la società aveva concordato il testo della convenzione. Il termine di 180 giorni per la stipula, previsto dalla deliberazione consiliare e non prorogabile né dalla deliberazione né dalla convenzione, esprimeva la volontà dell’organo politico di definire in tempi limitati l’impegno comunale. La richiesta era stata inoltre presentata a ridosso della scadenza, in un contesto che lasciava presumere non una mera difficoltà tecnica, ma una volontà di rinegoziare la convenzione. Il provvedimento era adeguatamente motivato anche per relationem, mediante il richiamo alla precedente comunicazione sulla non conformità delle fideiussioni. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché la mera concessione di più proroghe a un altro lottizzante non dimostrava l’identità o l’assoluta analogia delle situazioni. Il TAR ha inoltre escluso che i ritardi fossero imputabili al Comune e ha rilevato che il soggetto attuatore sopporta i rischi e i tempi della progettazione aggiuntiva, salvo dimostrare che essa sia stata resa necessaria da inadempimenti o nuove richieste dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 1938 c.c.
La fideiussione per obbligazioni future è valida se prevede l’importo massimo garantito; la garanzia può ritenersi determinata anche quando sia collegata, in concreto, a uno specifico intervento, a un computo metrico estimativo e a obbligazioni definite nella convenzione.
art. 13, commi 1, 2 e 6, della convenzione urbanistica
La convenzione quantificava le obbligazioni del proponente in euro 482.613,61, imponeva una fideiussione non inferiore al 100% di tale importo e collegava l’estensione della garanzia alle obbligazioni patrimoniali connesse allo specifico intervento.
art. 89 c.p.c.
La cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive è giustificata soltanto quando esse siano estranee alle esigenze difensive e riconducibili al mero intento di offendere l’avversario.
art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata con riferimento alle memorie depositate dalle parti prima dell’udienza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- Una fideiussione relativa a obbligazioni future non è indeterminata per il solo fatto che la clausola estenda la garanzia alle obbligazioni patrimoniali, anche indirette, connesse all’attuazione di una convenzione urbanistica, quando l’importo di riferimento sia ancorato a un computo metrico estimativo e le obbligazioni garantite siano delimitate dal contenuto della specifica convenzione.
- La difficoltà del soggetto attuatore nel reperire una compagnia assicurativa disponibile a rilasciare la fideiussione richiesta dalla convenzione non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per ottenere la proroga del termine di stipula, quando il termine sia stato fissato dall’organo politico e la garanzia trasmessa non sia conforme agli obblighi convenzionali.
- La proroga del termine per la stipula di una convenzione urbanistica può essere legittimamente negata quando né la deliberazione che ha fissato il termine né la convenzione prevedano tale facoltà e la richiesta, presentata a ridosso della scadenza, risulti diretta non a risolvere una difficoltà meramente tecnica, ma a rinegoziare il contenuto della convenzione.
- Un provvedimento plurimotivato resta sorretto dalla motivazione non specificamente contestata o comunque autonoma e sufficiente; pertanto, l’eliminazione di una sola motivazione, quale il venir meno di un debito tributario, non rende rilevante la produzione della relativa documentazione se permangono altre ragioni idonee a fondare il diniego.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama una precedente comunicazione conosciuta dall’interessato e quest’ultima espone in modo comprensibile le ragioni della non conformità degli adempimenti richiesti.
- La disparità di trattamento non può essere desunta dalla sola circostanza che a un altro soggetto siano state concesse più proroghe; occorre dimostrare l’assoluta analogia delle situazioni poste a confronto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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