Sentenza del 14/03/2019 n. 1592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE -TARSU- Locali e aree improduttivi di rifiuti- Immobili non occupati o inutilizzati per fattori di carattere soggettivo- Esclusione dal prelievo- Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che i locali non fossero soggetti alla TARSU perché inutilizzati, non occupati e concretamente incapaci di produrre rifiuti. In particolare, alcuni immobili erano adibiti al ricovero di attrezzature agricole, mentre altri risultavano inutilizzabili per il mancato allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria. La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, secondo cui sono esclusi dal prelievo i locali e le aree che, per obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.
La decisione
La decisione ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo non assoggettati alla TARSU i locali inutilizzati o non occupati destinati al ricovero di attrezzature agricole oppure privi dei collegamenti essenziali alle reti elettrica, idrica e fognaria. L'esclusione è stata collegata all'effettiva e obiettiva impossibilità di utilizzare i locali e di produrre rifiuti. La pronuncia si pone in contrasto con altra giurisprudenza, secondo cui il semplice mancato utilizzo, la destinazione a magazzino o deposito e la mancata attivazione delle utenze non sono sufficienti quando l'immobile è comunque astrattamente utilizzabile.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
La norma è stata interpretata nel senso che l'esclusione dalla TARSU può operare quando l'immobile si trovi in condizioni oggettive tali da impedire l'utilizzo e la produzione di rifiuti. Secondo la decisione, il mancato allaccio alle utenze essenziali e l'effettiva destinazione a ricovero di attrezzature possono dimostrare tale inutilizzabilità.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione dalla TARSU non è normalmente sufficiente dichiarare che l'immobile non è utilizzato: occorre dimostrare una concreta e obiettiva impossibilità di utilizzarlo e di produrre rifiuti.
- La mancanza di allacci alle reti elettrica, idrica e fognaria può costituire un elemento rilevante per provare l'inutilizzabilità, soprattutto se accompagnata da ulteriori condizioni materiali dell'immobile.
- La mera destinazione a deposito, magazzino o ricovero non garantisce automaticamente l'esenzione: è necessario verificare se tale uso sia effettivo e se i locali siano comunque astrattamente idonei a produrre rifiuti.
- La semplice volontà del proprietario di lasciare l'immobile vuoto o inutilizzato, oppure la mancata attivazione delle utenze per ragioni personali, può non essere sufficiente, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente o contrario richiamato nella pronuncia.
- Il contribuente deve fornire prova concreta delle condizioni di inutilizzabilità, ad esempio mediante documentazione tecnica, fotografie, attestazioni sull'assenza degli allacci, stato di degrado o caratteristiche strutturali incompatibili con l'uso.
- Poiché la giurisprudenza indicata è non uniforme, l'esito dipende dalla distinzione tra inutilizzabilità oggettiva dell'immobile e semplice mancato utilizzo derivante da una scelta o esigenza soggettiva del proprietario.
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