Sentenza n. 631/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale del 24 novembre 2025 relativa alla gestione delle ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, alla documentazione relativa alle ferie maturate, godute e residue per ciascun anno scolastico di servizio presso le istituzioni scolastiche indicate nell’istanza, nonché alle eventuali comunicazioni del dirigente scolastico recanti l’invito a fruire delle ferie e l’avviso delle conseguenze della mancata fruizione. L’accesso era finalizzato alla tutela giudiziaria del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute davanti al giudice del lavoro. A fronte dell’istanza notificata via PEC il 24 novembre 2025, l’istituzione scolastica destinataria non ha fornito riscontro nel termine di trenta giorni, determinando il silenzio impugnato. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, nonché degli artt. 24 e 113 Cost., del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo evidente la strumentalità dell’accesso richiesto rispetto alla tutela di situazioni giuridiche della ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui l’accesso documentale richiede la contemporanea sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato, di un rapporto di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti e, nell’accesso difensivo, della necessità della documentazione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso concreto, la documentazione richiesta era funzionale alla controversia relativa alla monetizzazione delle ferie non godute. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, secondo le rispettive competenze, di consentire l’accesso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, limitatamente ai documenti esistenti e materialmente individuabili. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale è riconosciuto quando il richiedente dimostri un interesse giuridicamente rilevante e tutelato, strumentalmente collegato ai documenti richiesti.
art. 24 l. 241/1990
Nell’accesso difensivo, la documentazione deve essere necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto tale requisito è stato ravvisato in relazione alla controversia sulle ferie non godute.
art. 9 d.P.R. 184/2006
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente nell’ambito della disciplina dell’accesso documentale, senza che il testo della sentenza ne espliciti una specifica interpretazione ulteriore.
art. 117, comma 3, c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta; la sentenza ha ordinato l’ostensione entro il termine assegnato, senza disporre espressamente la nomina.
artt. 24 e 113 Cost.
Sono stati richiamati a sostegno del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale mediante accesso alla documentazione necessaria.
Massime di principio
- L’accesso documentale richiede cumulativamente un interesse giuridicamente rilevante e tutelato, un rapporto di strumentalità tra l’interesse e i documenti richiesti e, quando sia esercitato per finalità difensive, la necessità della documentazione ai fini della cura o difesa della posizione giuridica.
- È legittimo l’accesso difensivo alla documentazione detenuta da un’amministrazione scolastica quando i documenti concernono la gestione delle ferie del docente e risultano funzionali alla tutela giudiziaria della pretesa all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
- L’ordine giudiziale di ostensione può essere circoscritto ai documenti esistenti e materialmente individuabili e può essere eseguito entro un termine assegnato dal giudice decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
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